In data sabato 13 settembre 2014 09:42:35, lorenzo albertini ha scritto:
Forse poteva dedicare però qualche riga alla questione se l'argomento valga sempre (sia divenuto principio generale del ns. ordinamento, regola di o.p. economico) oppure solo per le pratiche che superino una soglia de minimis (in tale caso affermandone il superamento nella fattispecie concreta) IMHO il paragrafo da "Nell'accertata assenza di controindicazioni tecnologiche" fino a "almeno tendenzialmente monopolista" ed il paragrafo da "E cioè nel senso che" a "specificamente riferibile" esprimono un orientamento "generale" di cui non si può non tenere conto nel futuro.
IMHO difficile negare che la frase "..chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest'ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile" non è riferita esclusivamente alla fattispecie concreta ma esprime un principio più ampio.
Dubbio: l'equivocità sulla separabilità o meno dei due rapporti contrattuali costituisce pratica commerciale sleale ingannevole? mah... IMHO la Corte intende dire anche questo quando scrive "..urterebbe per più versi con la disciplina di tutela della libertà di scelta del consumatore finale, e di libertà di concorrenza tra imprese". m.c.