Il 13/05/2010 09:21, marco scialdone ha scritto:
Ho letto la sentenza: la cosa che non mi trova d'accordo (senza che ciò sposti molto sotto il profilo della correttezza della soluzione interpretativa proposta) è la differenza avanzata dal Tribunale di Milano tra la lettera c) e la lettera d) dell'articolo 80 L.d.A. sotto il profilo del downloading del materiale protetto.
Mi pare che, in contraddizione con quanto affermato poco prima (dove correttamente si evidenzia che è l'oggetto della fissazione ad essere diverso), si faccia discendere l'applicabilità dell'una o dell'altra ipotesi dalla possibilità di effettuare lo scaricamento del contenuto.
Che ne pensate?
Ciao Marco, non mi addentro nelle questioni legali, faccio solo notare che questa distinzione non mi sembra sensata dal punto di vista tecnico, perché tutti i contenuti sono scaricabili (memorizzabili permanentemente) indipendentemente dalla volontà di chi offre il servizio. Aggiungo anche che anche quando colui che usufruisce del servizio desidera non memorizzare il contenuto per goderne solo in streaming, comunque una copia di quel contenuto sarà presente nella cache e vi rimarrà in accordo alle impostazioni dell'utente stesso. Ciao, Paolo