Cari tutti,
"newsletters" == Newsletters <vale.it.newsletters@gmail.com> writes:
> Che, tuttavia, si tratta di concetti molto flessibili è > testimoniato dal fatto che, ad esempio, in Italia non è passato > il concetto di "proprietà commerciale" nonostante tentativi in > tal senso (è molto interessante rivedere gli scritti di > Ascarelli sul punto). Il punto che ho cercato di sollevare (in maniera probabilmente non chiara) e` che in ambito comunitario non vedo (sicuramente per limite mio) dei dati normativi o giurisprudenziali che giustifichino la considerazione del diritto d'autore/copyright come qualcosa di diverso da un diritto di proprieta`. > Con riferimento all'ordinamento italiano, le norme sono > l'art. 832 c.c. e ss., l'art. 1140 c.c. e successivi, > l'art. 1153 c.c., mentre per quanto riguarda i beni immobili e > registrati, anche alle norme > sull'usucapione. (cfr. http://www.studiocataldi.it/codicecivile/) Grazie per i riferimenti - confesso pero` che continuo a non vedere il legame tra la tua affermazione (ovvero che scarsita` di un bene fisico e possesso siano criteri essenziali perche` si possa parlare di un diritto di proprieta`). >> Non entro nemmeno nel merito del concetto di "bene fisico" (un >> MP3 non e` un bene fisico? Se non lo e`, come faccio ad >> esperirlo?) e sul concetto di "scarsita`" (il tempo e le >> energie necessarie per produrre il bene sono comunque scarse). > Il fatto che tempo ed energie necessarie per produrre la > creazione intellettuale siano scarsi, non rende la creazione > scarsa una volta creata (vedi sotto). L'MP3 non mi pare sia un > oggetto fisico, è oggetto fisico il supporto su cui è fissato > l'MP3. Allora l'MP3 cos'e`? >> Si tratta senz'altro di questioni complicato - forse cosi` >> complicate che dovremmo cercare di andare oltre l'oramai >> abusata dicotomia tra "beni scarsi/non scarsi". >> > Non credo che sia abusata. Le norme giuridiche che attribuiscono > diritti esclusivi relativamente a beni scarsi (esempio oggetti > fisici) e quelle che invece hanno ad oggetto quid > tendenzialmente non scarsi (esempio copie digitali di creazioni > intellettuali) hanno funzioni differenti: le prime creano > efficienza nello sfruttamento di beni scarsi e dunque mirano a > gestire una situazione di scarsità di fatto; le seconde mirano a > creare scarsità di diritto per permettere così di attribuire > valore economico a quid tendenzialmente non scarsi, rendendo > così efficiente il processo creativo. Mi pare che tu stia confrontando, in maniera (se posso) un po' arbitraria, due funzioni differenti. Anche nel caso dei beni scarsi i diritti di proprieta` possono ben sussitere per incoraggiare la loro creazione, oltre che per facilitarne la relativa gestione. Allo stesso modo, nel caso di beni non-scarsi, i diritti di proprieta` *possono* (il che non significa che debbano) essere usati per facilitare la gestione e le relative transazioni. A me pare che il punto non sia il diritto di proprieta` in se`, ma il modo in cu esso viene declinata a seconda della natura e delle caratteristiche del bene tutelato. Ciao, -- Andrea Glorioso || http://people.digitalpolicy.it/sama/cv/ M: +32-488-409-055 F: +39-051-930-31-133 * Le opinioni espresse in questa mail sono del tutto personali * * The opinions expressed here are absolutely personal * "Constitutions represent the deliberate judgment of the people as to the provisions and restraints which [...] will secure to each citizen the greatest liberty and utmost protection. They are rules proscribed by Philip sober to control Philip drunk." David J. Brewer (1893) An Independent Judiciary as the Salvation of the Nation