Mi sembra che la posizione di Giorgio Spedicato sia corretta e, soprattutto, concordi con lo spirito della legge e con il buon senso. Le limitazioni di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE riguardano attività tecnicamente necessarie alla trasmissione di informazioni fra terzi; non si applicano a qualunque servizio purché "automatico". Il sevizio auto-complete, per altro, non è un mero strumento tecnico che facilita l'ottenimento di informazioni. E', invece, uno strumento che *genera* informazioni, e come tale è giusto considerarlo. Non c'è bisogno di essere semiologi per rendersi conto che una mera associazione di termini può, in determinate circostanze, veicolare più "informazione" di una frase di senso compiuto. E' troppo chiedere che il proprietario del marchingegno rimuova, dopo opportuna segnalazione, le "informazioni" scorrette o diffamatorie che potrebbero accidentalmente generarsi? Un cordiale saluto, e un ringraziamento a tutti per la competenza e la qualità dei commenti! Maurizio Borghi _______________________________________ Dr Maurizio Borghi Law Lecturer Brunel University, London Uxbridge, Middlesex UB8 3PH http://www.brunel.ac.uk/law/people/academic/maurizio-borghi ________________________________________ Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [nexa-bounces@server-nexa.polito.it] per conto di Paolo Brini [paolo.brini@iridiumpg.com] Inviato: venerdì 8 aprile 2011 17.17 A: Giorgio Spedicato Cc: nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: Re: [nexa] R: diffamazione via autocompletion Il 08/04/2011 16:07, Giorgio Spedicato ha scritto: E' assolutamente una spiegazione, ma ammetto (facendo il mea culpa) che è una spiegazione in "legalese". Provo ad essere meno sintetico. Il regime sulla responsabilità degli intermediari previsto dalla direttiva 2000/31/CE non è relativo a qualunque attività svolta dagli ISP, né è relativo ai "servizi della società dell'informazione" in genere, come definiti dall'art. 2, lett. a). Il regime sulla responsabilità degli intermediari è, invece, relativo ai soli servizi menzionati dalla direttiva, ovvero "mere conduit", "caching" e "hosting". Salve, il mere conduit non è un servizio in sé. Si è mere conduit (puro canale) o si offre un servizio di mere conduit se si soddisfano le condizioni e i limiti riportati dalla Direttiva. Per cui la domanda resta. La responsabilità degli intermediari per la fornitura di servizi diversi ed ulteriori rispetto a "mere conduit", "caching" e "hosting" non è pertanto disciplinata dalla direttiva, ma resta soggetta ai principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale. La Direttiva copre i servizi della società dell'informazione. In che senso l'autocompletamento di Google è un servizio diverso ed ulteriore da essi? Ora, il servizio di autocomplete, con il quale Google fornisce suggerimenti in fase di ricerca, consiste forse nel fornire un accesso alla rete di comunicazione (c.d. mere conduit)? Mi sembra di no. Fornire semplicemente un accesso alla rete di comunicazione non è condizione né necessaria né sufficiente per essere mere conduit (o se preferisci per fornire un servizio di mere conduit). L'articolo 12 della Direttiva, che definisce le condizioni che un soggetto deve rispettare per essere mere conduit, si riferisce ai servizi della società dell'informazione che si occupano di trasportare informazioni, e pone il servizio di fornitura di accesso alla rete come caso particolare od alternativo ad essi (il maiucolo è mio): "1. Where an information society service is provided that consists of the TRANSMISSION IN a communication network of information provided by a recipient of the service, OR THE PROVISION OF ACCESS to a communication network, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information transmitted [...]". Da notare l'or, che non lascia il benché minimo dubbio sul fatto che la condizione di mere conduit non si può in alcun modo ritenere esclusiva per gli ISP. A dir la verità, ho notato questa strana tendenza in Italia a credere che mere conduit possa essere solo un ISP, peraltro dimenticando completamente oltre quanto sopra anche l'art. 12.2 che ribadisce ancor più fortemente che mere conduit possono essere soggetti diversi dai fornitori di accesso. Spero che non si tratti di qualche errore di trasposizione della direttiva nel D. Lgs. 70/2003, ma non mi pare. D'altra parte a seguire questa linea di ragionamento si arriverebbe alla grottesca assurdità per la quale nemmeno gli ISP non infrastrutturati possono essere mere conduit. Pertanto, che l'autocompletamento di Google sia o non sia un servizio che fornisce accesso ad una rete di comunicazione è irrilevante ai fini di accertare se Google sia un mere conduit o meno. Importantissimo ed illuminante invece sarebbe vedere se i punti a, b e c del 12.1 sono rispettati, e di questo non trovo traccia in tutte le discussioni e nella decisione del tribunale in questione. Come già scritto io sospetto che il punto c non sia rispettato a causa delle manipolazioni censorie effettuate da Google sui risultati correlati alla keyword torrent. Consiste allora nella memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni, fornite da un destinatario del servizio, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali informazioni ad altri destinatari (c.d. "caching")? Mi sembra di no anche in questo caso. Su questo potrei essere d'accordo, però mi hai saltato a piedi pari l'art. 12.2, che merita di essere visto. Consiste almeno nella memorizzazione di informazioni su richiesta di un destinatario del servizio (c.d. hosting)? La risposta, a mio avviso, è no anche stavolta. Mi piacerebbe un chiarimento anche qui... perché la risposta è no? Tutti i dati che sono proposti da un motore di ricerca non nascono dal motore di ricerca, ma sono forniti volontariamente dai beneficiari, o almeno da una parte dei beneficiari, del servizio (che naturalmente possono opporsi anche in automatico a fornire i propri dati al motore di ricerca e ai suoi crawler). Spero che, riformulato così, il pensiero sia più chiaro. Ti devo deludere... :) Ma al contrario spero che le mie spiegazioni abbiano chiarito il perché del mio scetticismo e dei miei dubbi. Ciao, Paolo