Concordo sul mah. Anzitutto il GDPR definisce "interessato" "persona fisica identificata o identificabile". A me avevano insegnato che l'uomo prima della nascita si chiama "feto", dopo la nascita si chiama "persona" dopo la morte si chiama "cadavere". Ora, che il deceduto possa essere "interessato" mi sembra una contraddizione in termini, poiché non è più "persona", quindi ho parecchi dubbi sul modo in cui il 101 è stato scritto. Quello che posso dire è che lo Stato Civile equipara gli atti dei defunti a quelli dei viventi per 70 anni, poi diventano dati storici ed anche le copie integrali possono essere rilasciate senza particolari cautele, fatti salvi alcuni casi particolari. Per il grado di parentela, in assenza di altre indicazioni, farei riferimento all'art. 77 C.C. (6°grado) Comunque ho parlato di GDPR, e questo è piuttosto netto (vedasi considerando 158 e 160), ad escludere i dati dei deceduti. Se vuoi fare una blockchain con i dati dei defunti, ti conviene piazzare i nodi fuori dall'Italia e ti risolvi tutti i problemi! 😊 Buona serata e buona settimana a tutti D. ________________________________ From: Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> Sent: Sunday, December 2, 2018 6:39 PM To: Diego Giorio Cc: nexa@server-nexa.polito.it; Matteo G.P. Flora Subject: Re: [nexa] Quattro chiacchiere su GDPR e BlockChain In data domenica 2 dicembre 2018 18:09:21 CET, Diego Giorio ha scritto:
dato che il GDPR non coinvolge i defunti, che trovano tutela nelle legislazioni nazionali Mah!
In Italia, l'art. 2-terdecies dice "I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione". Non mi sbilancio ad interpretare perché aspetto che chi ha più autorevolezza di me spieghi se questo implica che in Italia il GDPR si applica anche ai dati personali dei defunti (e fino a che grado di parentela, e se anche con effetto retroattivo). m.c.