Salve,

il mere conduit non è un servizio in sé. Si è mere conduit (puro canale) o si offre un servizio di mere conduit se si soddisfano le condizioni e i limiti riportati dalla Direttiva. Per cui la domanda resta.


Ciao,

premetto che, da un punto di vista giuridico, non si "è" mere conduit, almeno non per la direttiva 31/2000/CE. La precisazione terminologica, pedante come tutte le precisazioni terminologiche, è solo finalizzata a sottolineare che nei ragionamenti giuridici le parole hanno un peso e spostano gli equilibri. Cerco dunque di tenermi aderente alla lettera della legge. Si "offre" (recte, "fornisce") un servizio di mere conduit quando si fornisce un servizio che corrisponde alla definizione di cui all'art 12 della direttiva. I limiti e le condizioni di cui all'art. 12.1, lett. a), b) e c), sono limiti e condizioni per l'esenzione dalla responsabilità, non fanno parte della definizione di mere conduit, e vengono in rilievo solo dopo che si sia verificato se il servizio fornito da un ISP è un servizio di mere conduit o meno.  

 
La Direttiva copre i servizi della società dell'informazione. In che senso l'autocompletamento di Google è un servizio diverso ed ulteriore da essi?


In realtà non è così. Per verificarlo, è sufficiente che rileggi gli artt. 12 e segg. della direttiva e mi indichi in quale punto si parla di responsabilità degli ISP per la prestazione di un servizio della società dell'informazione "sic et simpliciter". La direttiva è sì, in generale, diretta a disciplinare taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, ma le norme di esenzione della responsabilità non fanno riferimento ai servizi della società dell'informazione in generale, bensì a tre fattispecie specifiche di servizi della società dell'informazione.

 
Fornire semplicemente un accesso alla rete di comunicazione non è condizione né necessaria né sufficiente per essere mere conduit (o se preferisci per fornire un servizio di mere conduit).
L'articolo 12 della Direttiva, che definisce le condizioni che un soggetto deve rispettare per essere mere conduit, si riferisce ai servizi della società dell'informazione che si occupano di trasportare informazioni, e pone il servizio di fornitura di accesso alla rete come caso particolare od alternativo ad essi (il maiucolo è mio):


Si, questo è corretto, ma non vedo come ciò faccia dell'autocomplete un servizio di mere conduit (ammesso che io abbia compreso bene e tu stia sostenendo questo).

 
"1. Where an information society service is provided that consists of the TRANSMISSION IN a communication network of information provided by a recipient of the service, OR THE PROVISION OF ACCESS to a communication network, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information transmitted [...]". Da notare l'or, che non lascia il benché minimo dubbio sul fatto che la condizione di mere conduit non si può in alcun modo ritenere esclusiva per gli ISP.

A dir la verità, ho notato questa strana tendenza in Italia a credere che mere conduit possa essere solo un ISP, peraltro dimenticando completamente oltre quanto sopra anche l'art. 12.2 che ribadisce ancor più fortemente che mere conduit possono essere soggetti diversi dai fornitori di accesso. Spero che non si tratti di qualche errore di trasposizione della direttiva nel D. Lgs. 70/2003, ma non mi pare. D'altra parte a seguire questa linea di ragionamento si arriverebbe alla grottesca assurdità per la quale nemmeno gli ISP non infrastrutturati possono essere mere conduit.


Personalmente credo che la risposta alla tua osservazione sia nel considerando 42 della direttiva, ma sono d'accordo che il punto non è banale.

 
Pertanto, che l'autocompletamento di Google sia o non sia un servizio che fornisce accesso ad una rete di comunicazione è irrilevante ai fini di accertare se Google sia un mere conduit o meno. Importantissimo ed illuminante invece sarebbe vedere se i punti a, b e c del 12.1 sono rispettati, e di questo non trovo traccia in tutte le discussioni e nella decisione del tribunale in questione.


Vedi il mio primo commento.

 
Su questo potrei essere d'accordo, però mi hai saltato a piedi pari l'art. 12.2, che merita di essere visto.


Hai ragione, ho saltato. Ma l'autocomplete non mi sembra in ogni caso rientrare nella definizione del 12.2, per lo stesso motivo per cui non rientra nella definizione di caching.
 

Mi piacerebbe un chiarimento anche qui... perché la risposta è no? Tutti i dati che sono proposti da un motore di ricerca non nascono dal motore di ricerca, ma sono forniti volontariamente dai beneficiari, o almeno da una parte dei beneficiari, del servizio (che naturalmente possono opporsi anche in automatico a fornire i propri dati al motore di ricerca e ai suoi crawler).


Perchè, nel caso dell'autocomplete, le informazioni non sono memorizzate "a richiesta di un destinatario del servizio". Dire che tu memorizzi qualcosa dietro mia richiesta, e dire che io posso oppormi a che tu le memorizzi, non sono proprio la stessa cosa, almeno non giuridicamente.

 
Ti devo deludere... :) Ma al contrario spero che le mie spiegazioni abbiano chiarito il perché del mio scetticismo e dei miei dubbi.


Si, i tuoi dubbi mi sono chiari. Spero che ora siano meno...dubbi :-)

Ciao,
Giorgio