Caro Giacomo,

On Mon, Apr 22, 2019 at 2:58 PM Giacomo <giacomo@tesio.it> wrote:
On April 20, 2019 5:16:04 PM UTC, Alberto ALEMANNO <alemanno@hec.fr> wrote:
>Il diritto della concorrenza opera ex ante quando verifica la
>compatibilità di una concentrazione con il mercato interno (eg Facebook
>-WhatsApp - Instagram) e ex post quando verifica gli accordi tra
>imprese che abbiano per oggetto o effetto di impedire, restringere la
>concorrenza (101 TFEU) o la sussistenza di abusi di posizione dominante
>(102 TFEU).
>
>Insomma, l’arsenale a disposizione della Commissione è più che adeguato
>a esercitare controllo sulle piattaforme digitali...

Purtroppo non è così.

Il diritto alla concorrenza è completamente cieco rispetto all'accumulo di dati e meta-dati che costituisce il vero problema posto da queste aziende.

Se vi fossero 1000 aziende in competizione nel settore della pubblicità personalizzata senza posizioni dominanti e i dati fossero condivisi fra queste attraverso una associazione di categoria senza scopo di lucro, l'anti trust non avrebbe nulla da obbiettare, mentre per cittadini e democrazia non cambierebbe nulla.

Su cosa basi questa tua affermazione?

Non mi pare che le regole dell’UE applicabili alle fusioni e/o ai cartelli escludano a priori lo scenario da te ipotizzato, nè mi risulta giurisprudenza in materia. 

Bisogna poi anche fare attenzione a non trasformare il diritto della concorrenza in una sorta di coltellino svizzero per tutti gli usi. Se si vogliono regolare in maniera specifica lo scambio e la condivisione dei dati (ex ante o ex post) si possono e devono usare regole specifiche, come per altro è già il caso. 

A presto,

Andrea
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Andrea Glorioso
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