Guido Scorza wrote:
perché, di norma, il soggetto che si sente offeso o leso, non ottenendo spontaneamente "giustizia", non può che adire un giudice, eventualmente anche in via d'urgenza, chiedere l'accertamento sebbene sommario del "torto" e, quindi, l'adozione, immediata di un provvedimento "riparatorio" (la cancellazione dell'info pubblicata o, piuttosto, di un'informazione di senso contrario).
L'esistenza o l'inesistenza di un torto - specie negli illeciti di opinione - è questione che deve necessariamente essere rimessa al giudice perché altrimenti scivolare nella censura o semplicemente nell prevalenza dei più forti è troppo facile.
mi pare che la domanda e' proprio questa: quando un giudice dispone, entro quanto deve essere fatto ? esistono dei termini prescritti tipo le famigerate 48 ore ? ciao, s. -- blog.quintarelli.it www.eximia.it www.reeplay.it