FYI --------- Messaggio inoltrato --------- Oggetto: Corte UE: il “decreto Bondi” sui diritti d’autore è, per certi aspetti, contrario al diritto dell’Unione (sentenza C-110/15) Data: giovedì 22 settembre 2016, 08:33:34 Da: Cavassa Marilena <Marilena.Cavassa@curia.europa.eu> A: Pappalettere Eleonora <Eleonora.Pappalettere@curia.europa.eu> [cid:image002.png@01D214B8.BB68A0E0] Corte di giustizia dell'Unione europea Stampa e Informazione Sezione italiana Nota per la stampa - documento non ufficiale Sentenza nella causa C-110/15, Microsoft Mobile Sales International Oy e a. / SIAE e a. / Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) (Proprietà intellettuale e industriale –Diritto di autore e simili – Determinazione compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi o "equo compenso per copia privata" – Apparecchi e supporti con funzione di registrazione destinati ad uso esclusivamente professionale – Criteri di esenzione affidati alla contrattazione privata – Diritto al rimborso previsto solo per l’utente finale) In seguito all’adozione, in Italia, del Decreto Bondi del 2009 relativo al diritto di copyright[1], otto società produttrici, importatrici o distributrici di strumenti tecnico-informatici di riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, e in particolare Nokia Italia (cui è subentrata Microsoft Mobile Sales International Oy), Hewlett-Packard Italiana, Telecom Italia, Samsung Electronics Italia, Dell, Fastweb, Sony Mobile Communications e Wind Telecomunicazioni proponevano ricorso innanzi al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento del predetto decreto e del connesso Allegato Tecnico, sostenendone la contrarietà alla legislazione europea. Venivano chiamati in causa anche gli enti rappresentativi degli autori, tra cui la SIAE. Dopo un primo rigetto della domanda da parte del TAR nel 2012, le società adivano in secondo grado il Consiglio di Stato, che ha sollevato una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia UE, affinché la stessa chiarisca i dubbi di compatibilità della legislazione italiana rispetto a quella europea, in particolare rispetto alla direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione[2]. I sospetti di contrarietà al diritto UE sono sorti, in particolare, su aspetti concernenti l’’“equo compenso per copia privata”, che consiste in un indennizzo “forfettario” garantito agli autori di opere dell’ingegno, posto a carico delle società produttrici, importatrici o distributrici di dispositivi o macchinari che consentono la registrazione di un numero indeterminato di fonogrammi e videogrammi. Tale indennizzo è finalizzato a compensare il presumibile pregiudizio derivato agli autori dalla riproduzione delle opere, a fini privati, da parte degli acquirenti dei dispositivi o macchinari. Sul prezzo dei dispositivi o macchinari, quindi, viene calcolata una percentuale che le imprese interessate debbono pagare alla SIAE a titolo di “equo compenso per copia privata”. La questione pregiudiziale ha riguardato diversi aspetti della normativa italiana. In particolare, la Corte ha dovuto decidere se risultino in contraddizione con la Direttiva: 1) la previsione dell’equo compenso anche in relazione a dispositivi chiaramente non destinati ad uso privato; 2) l’affidamento alla contrattazione tra imprese produttrici, distributrici o importatrici, da un lato, e la SIAE, dall’altro, della scelta se esentare ex ante le prime (e in quale misura) dal pagamento dell’equo compenso; 3) la possibilità di rimborso dell’equo compenso esclusivamente a favore degli utilizzatori finali. In data odierna, la Corte di Giustizia ha dichiarato ognuno di questi punti in contrasto con la Direttiva. La Direttiva sul diritto d’autore deve essere interpretata, secondo la Corte, in base a un criterio funzionale. Se lo scopo del decreto Bondi è quello di bilanciare gli interessi degli autori con gli interessi degli utenti privati, la sottoposizione al sistema dell’equo compenso anche in ambito di fornitura a professionisti o a persone giuridiche, il cui scopo di acquisto dei macchinari non è certamente la “copia privata”, è contraria alle finalità della direttiva (42); lo Stato dovrebbe prevedere per questi casi un’esenzione automatica e a priori, inesistente nell’attuale sistema italiano. Appare ancora più contraddittorio, rispetto ai principii del diritto europeo, e in particolare rispetto al principio di parità di trattamento, che la scelta dell’applicazione delle esenzioni sia frutto di una negoziazione sostanzialmente privatistica in mano alla SIAE, regolata esclusivamente dalla SIAE stessa e senza che una legislazione precisa disciplini il procedimento e indichi i criteri da seguire. Tale tipo di procedura rischia verosimilmente di condurre a trattamenti diseguali di produttori, importatori o distributori che invece si trovano in situazioni sostanzialmente equiparabili (43-47). Per quanto riguarda l’aspetto del rimborso ex post, la Corte chiarisce che, ai sensi della giurisprudenza e della normativa europee, esso può costituire, in astratto, un’alternativa all’esenzione ex ante e può essere generalmente previsto a favore dei soli utilizzatori finali. Questa limitazione non è tuttavia possibile in un sistema che non prevede un esonero ex ante per i produttori, importatori o distributori che forniscono i propri macchinari a soggetti con fini manifestamente estranei alla riproduzione per uso privato (52-55). La Corte dichiara quindi, con questa sentenza, la contrarietà del Decreto Bondi al diritto UE. La Corte di Giustizia rigetta, infine, la domanda della SIAE di limitare gli effetti nel tempo della decisione, constatando l’assenza di buona fede e di gravi rischi per la SIAE stessa: gravi rischi che, secondo la Corte, non possono identificarsi con la mera difficoltà di recupero delle somme già precedentemente accordate agli aventi diritto all’equo compenso. ________________________________ IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. ________________________________ Per il testo integrale della sentenza<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-110/15> vi invitiamo a consultare oggi, a partire dalle ore 12 circa, il sito Internet della Corte: www.curia.europa.eu<http://www.curia.eu.int/> ________________________________ Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere• (+352) 4303 8575 [cid:image001.png@01D10C0E.7E9D5290] Marilena Cavassa Assistente Direzione della comunicazione Unità Stampa e Informazione Sezione italiana Corte di giustizia UE Tel. (+352) 4303/3552 Fax (+352) 4303/2674 Indirizzo ufficio: ERA/01LB0585 marilena.cavassa@curia.europa.eu<mailto:marilena.cavassa@curia.europa.eu> www.curia.europa.eu<http://www.curia.europa.eu/> Seguiteci su [twitter] <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_91153/> Iscrivetevi al servizio [rss] <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_18503/> [cid:image023.png@01D1A625.7B3337D0] CVRIA [cid:image025.png@01D1A625.7B3337D0] [cid:image012.png@01D1A625.7B3337D0]<https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.cjeu> [cid:image013.png@01D1A625.7B3337D0]<https://itunes.apple.com/us/app/cvria/id1099088434?ls=1&mt=8> ________________________________ ________________________________ ________________________________ [1] D.Lgs. n. 68 – attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione - del 9 aprile 2003; [2] E in particolare l’art. 5 par. 2 lett. b). ------------------------------------------