*** molto interessante , ma è possibile leggerne il testo integrale on line? grazie lorenzo albertini Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Mauro Alovisio Inviato: domenica 6 novembre 2011 20.19 A: nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: [nexa] denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino gent.mi segnalo da altra lista news sulla denominazione di un gruppo su facebook e segni distintivi (v. ordinanza del Trib. Torino, Ord. 6-7-2011. Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale) http://t.co/ldRiF6Lr mi scuso qualora fosse già postata cordiali saluti Mauro Alovisio http://t.co/ldRiF6Lr La denominazione di un Gruppo Facebook costituisce segno distintivo atipico (Trib. Torino, Ord. 6-7-2011) Il Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con lOrdinanza del 6-07-2011, pronunciata nel Procedimento nr. 19145, R.G. 2011, si è interrogato sulla qualificazione giuridica della denominazione di un Gruppo costituito allinterno di Facebook. Il Tribunale ha ritenuto che nellipotesi in cui il soggetto che avvia i contatti e calamita le amicizie virtuali di un Gruppo costituito allinterno di Facebook è dichiaratamente un imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del Gruppo normalmente operanti in un ambito meramente sociale, muta e si intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale. Pertanto il Gruppo costituito all'interno del social network Facebook può rappresentare un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di tutela contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai sensi dell'art.2598, n.1, cod. civ.., che protegge, in generale, anche i "segni legittimamente usati da altri" quale fattispecie espressamente considerata di atto idoneo a creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente. La vicenda de qua trae origine dalla realizzazione del Gruppo Facebook della società Alfa S.r.l. da parte di un dipendente di questultima. Nella relativa pagina erano presenti riferimenti ai prodotti (abbigliamento sportivo) commercializzati dalla Società Alfa, nonché un collegamento ipertestuale al sito internet della società medesima. Successivamente alla dipartita del dipendente dalla società Alfa, questultimo ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa a favore della società Beta S.r.l. (di cui era titolare la moglie), attiva nel medesimo settore merceologico ed ha provveduto a modificare il nome del Gruppo in questione da Alfa a Beta, modificando, di conseguenza, il collegamento ipertestuale, ma lasciando inalterati alcuni riferimenti ai prodotti commercializzati dalla società Alfa, nonché al marchio di questultima. Inoltre, il soggetto in questione ha provveduto ad inviare comunicazioni scritte a tutti i contatti del Gruppo, invitandoli ad andare a visitare il sito della società Beta, espressamente definito come nuovo sito internet della società Alfa. Pertanto, il Tribunale adito, riconoscendo che la creazione di un Gruppo Facebook, in siffatta ipotesi mirasse allo sfruttamento delle potenzialità di Internet e del notissimo social network per la realizzazione di una molteplicità di contatti privilegiati e interattivi con soggetti interessati a una determinata categoria di prodotti (labbigliamento sportivo), ha, quindi sostenuto che tale strumento avrebbe perciò acquisito una precisa rilevanza economica, costituendo un segno distintivo atipico, tutelabile ai sensi dellart. 2598, n. 1 c.c., contro linterferenza confusoria. Il Tribunale ha giustificato la propria interpretazione, sottolineando come la Suprema Corte (Cass.civ. 3.12.2010 n.24620), avesse attribuito rilievo in questa prospettiva all'uso di segni distintivi atipici (dominio internet) in presenza di una funzione pubblicitaria e suggestiva del segno, finalizzata ad attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore, che si identifica e segnala sul mercato, nella fattispecie nella rete Internet. Restava, infine, da stabilire se il mero fatto della creazione delloriginario Gruppo Facebook da parte dellallora dipendente della società Alfa potesse o meno comportare lacquisizione della piena titolarità dei diritti sul medesimo Gruppo da parte di questultimo. Il Tribunale ha, però, rilevato che lattività tesa a creare il più volte menzionato Gruppo Facebook era stata posta in essere dal dipendente nellinteresse esclusivo della Società di appartenza, a nulla, peraltro, rilevando le specifiche regole di Facebook in materia di creazione e/o modifica dei contenuti immessi dagli utenti. Le suddette regole, nellopinione dellorgano giudicante, non possono costituire, infatti, una lex specialis suscettibile di derogare alle norme cogenti dellordinamento. Ciò premesso, il Tribunale, riscontrando gli elementi sintomatici della confusione e dello sviamento di clientela a favore della nuova società Beta ha, quindi, imposto ai resistenti, ex. artt. 669 sexies e 700 c.p.c., nonché 131 C.p.i, il ripristino della originaria denominazione del Gruppo e lastensione da qualsivoglia futuro intervento sul predetto Gruppo.Visualizza altro _____ Nessun virus nel messaggio. 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