Chi mi conosce sa che non scrivo per conquistare consensi ma esclusivamente per confrontarmi con amici, meno amici, nemici e semplici colleghi su temi di comune interesse.
La conseguenza è che, talvolta, mi trovo a rappresentare tesi impopolari magari anche contrapposte a quelle sostenute da amici e colleghi che pure stimo e rispetto.
La vicenda relativa alla recente Sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge Regionale Piemonte in materia di open source è una di queste ipotesi: non condivido la posizione dei più, peraltro, in molti casi, cari amici cui mi lega sincera e profonda stima.
Il punto è questo: la Sentenza è stata “raccontata” da molti come una decisione attraverso la quale la Corte Costituzionale avrebbe addirittura affermato un principio secondo il quale sarebbe “legittimo favorire il software libero”.
Alfonso Fuggetta - già membro della Commissione per il software a codice sorgente aperto nella pubblica amministrazione istituita nel 2002 dall’allora Ministro Lucio Stanca - in un post di qualche ora fa ha già avanzato qualche perplessità su tale conclusione.
Si tratta di perplessità che condivido.
I giudici della Consulta, infatti, dicono molto meno di quanto, in molti, in queste ore stanno provando - perseguendo obiettivi pur nobili - a far loro dire: nella decisione dopo aver dichiaro costituzionalmente illegittime due disposizioni della legge regionale che miravano addirittura a emanare una legge sul diritto d’autore piemontese in materia di software, ci si limita a stabilire che la legge regionale non viola la potestà legislativa nazionale in materia di concorrenza così come sostenuto dalla Presidenza del consiglio dei ministri nell’atto di impugnazione.
Tra affermare tale principio e stabilire che sarebbe legittimo fissare ex lege un principio di preferenza per un certo modello di business rispetto ad un altro, tuttavia, il passo è davvero lungo.
E’ noto, d’altro canto, che la Corte Costituzionale non può che pronunciarsi sulle questioni di legittimità rimesse al suo esame e, nel caso di specie, è pacifico che nessuno le abbia mai chiesto di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una norma che stabilisse un criterio di preferenza di una soluzione rispetto ad un’altra nell’ambito di una procedura di gara.
Ovvio, pertanto, che i Giudici della Consulta, sul punto, non si sono mai pronunciati.
Nella Sentenza, invece, ci si è limitati a stabilire che la legge regionale Piemonte non fa che ribadire un principio già fatto proprio dal legislatore nazionale all’art. 68 del CAD ovvero quello secondo il quale ogni decisione relativa all’acquisto di una soluzione software deve essere assunta all’esito di una valutazione comparativa di tipo tecnico-economico tra soluzioni “proprietarie” e “a codice sorgente aperto”.
Peraltro i Giudici nella decisione sottolineano che, in ogni caso, il criterio “preferenziale” per il software a codice sorgente aperto ricavabile dalla Legge avrebbe “come destinatari” i soli “enti dipendenti dalla Regione e non gli enti locali” ovvero troppo poco perché la disciplina possa ritenersi avere un impatto sulla regolamentazione nazionale in materia di concorrenza.
Si tratta, in conclusione, di una Sentenza assai meno rilevante di quanto non si sia, in molti casi, dedotto o inteso far desumere e che nulla o poco cambia in relazione al precedente assetto della disciplina della materia.
E’, peraltro, una decisione non esente da talune importanti ambiguità e che, in tale prospettiva rappresenta il degno epilogo della vicenda iniziata con una legge regionale - non la prima ma addirittura la quinta in Italia - scritta senza tener in alcun conto il contesto normativo nazionale.
Ci sarebbe molto altro da aggiungere ma, per ora, mi fermo qui con l’auspicio che anche allorquando si parla di Software Open source, possa, nel tempo, svilupparsi un dibattito tecnico-giuridico scevro da qualsivoglia condizionamento economico e politico.
Sin qui, in materia, non è certamente stato così.
Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo,
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/