L’avvocato generale Jääskinen considera che i fornitori di servizi di motore di ricerca non sono responsabili, ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati, del fatto che nelle pagine web che essi trattano compaiano dati personali

La normativa nazionale sulla protezione dei dati è loro applicabile allorché aprono un ufficio in uno Stato membro la cui attività è rivolta verso gli abitanti di quello Stato, al fine di promuovere e vendere spazi pubblicitari, anche se il trattamento tecnico dei dati avviene altrove

(Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-131/12,Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González)