Caro Alessandro, cari tutti, specificando che come sempre parlo a titolo personale e che non voglio entrare nel merito della lettera inviata dalla Commissione alle autorita` italiane, vorrei chiederti un chiarimento su un punto da te sollevato - molto piu` generale - che mi lascia un po' perplesso. Scrivi che secondo l'ordinamento interno italiano (e in particolare il Decreto Legislativo che traspone la direttiva 2000/31/CE) l'hosting provider (anzi, il "prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio", tanto per essere agili :) perde l'irresponsabilita` solo se non agisce *su ordine dell'autorita` competente*. In realta`, per quanto riguarda specificamente gli hosting provider, mi pare che sia la Direttiva e-Commerce che il Decreto Legislativo di trasposizione impongano come condizione per l'irresponsabilita` il fatto che il provider non sia "al corrente" dell'illiceita`. Come cio` debba avvenire - su segnalazione di una autorita` amministrative o giudiziaria, su segnalazione di un privato, su attivita` divinatoria dell'hosting provider, etc - non e` specificato dalla Direttiva (anche se il considerando 46 specifica che "la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all'uopo previste a livello nazionale"). Dunque non vedo bene l'incompatibilita` tra l'ordinamento italiano e quello europeo in questo caso. Mi sbaglio/capisco male/ricordo male? Ciao, Andrea 2011/11/10 Alessandro Enrico Cogo <cogo.alessandro@googlemail.com>:
Caro Carlo, ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo piacere trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi. Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante. Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce, [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto. D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare che in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità. Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo rischio e pericolo. Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i provider siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a rimuovere dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo eventuali counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza dover vantare né fornire giustificazioni. Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare l'effetto di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che costringano il provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi; oltre naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di diritti che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può essere anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato. A presto. Un caro saluto. Alessandro
Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido ) http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti tocchino molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei destinatari, dei titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della discrezionalità... Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono tutti nelle richieste della UE che non mi paiono affatto blande.
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