Molto interessante. Sapete mica cosa significa l'ultima frase scritta nell'articolo? "Caso in parte diverso è invece quello della modalità di fruizione on demand che permette il downloading prevedendo in particolare la possibilità per l'utente di effettuare una copia digitale della prestazione artistica." Quella modalità non è diversa, ai fini della copia digitale, dallo streaming on demand di un'opera (che essendo uno stream è per l'appunto memorizzabile)... è possibile che il giudice abbia fatto una distinzione solo in base alle opzioni esplicitamente offerte dal fornitore del servizio senza tener conto della realtà? Ciao, Paolo Il 06/05/2010 09:33, marco scialdone ha scritto:
Ciao a tutt*,
su Il sole 24 ore di oggi (anche online http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2010/05/web-d...) viene data notizia della sentenza del tribunale di Milano, depositata il 14 aprile u.s., relativa al procendimento Mina c. Fastweb.
Se qualcuno dovesse entrare in possesso del testo della sentenza può condividerlo in lista?
Thanks ;-)
M.
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