Buonasera a tutte/i, avrei volentieri partecipato alla discussione sugli effetti dell'approvazione del maxi-emendamento ma sono, sfortunatamente in treno e l'incostanza del segnale non mi consente neppure una partecipazione da remoto... Carlo (Blengino) mi ha, comunque, rappresentato la sua interpretazione della norma volta a restringerne enormemente l'ambito di applicazione ai soli siti informatici registrati nel registro della Stampa. Mi piacerebbe credere che tale interpretazione sia corretta e mi auguro che, in futuro, essa si affermi come tale ma, allo stato resto, francamente perplesso e credo che l'interpretazione sistematica (si applica solo ai siti registrati perché è stata inserita nella legge sulla stampa) non sia sufficiente a superare le conclusioni cui si perviene attraverso un'interpretazione letterale e seguendo la ratio legis. E', tuttavia, un dibattito che mi sembra stimolante e costruttivo: quella di Carlo è, probabilmente, l'unica seria tesi difensiva sostenibile ove necessario. Qui di seguito alcune ragioni che mi portano a non seguire, allo stato, tale tesi: (a) Repubblica.it, corriere.it e le altre testate telematiche registrate devono, a mio avviso, già oggi tenute all'obbligo di registrazione. Le disposizioni appena introdotte, quindi, risulterebbero inutili. (b) non c'è nessuna disposizione di carattere generale nella legge sulla stampa che circoscriva l'ambito di applicazione di tutte le disposizioni in essa contenute alle sole testate registrate ergo, benché collocata nell'ambito di tale legge, sono portato a ritenere che la nuova disposizione viva di vita autonoma e possa essere applicata autonomamente per esigere la rettifica dal responsabile di qualsiasi sito informatico (c) tutti gli emendamenti all'art. 15 del ddl intercettazioni erano finalizzati proprio a contenere il novero dei soggetti destinatari dell'obbligo di rettifica con la conseguenza che, evidentemente, lo stesso legislatore ritiene la formulazione di cui al maxi emendamento suscettibile di applicazione verso tutti i responsabili di siti informatici (d) allo stato, non è affatto chiaro che un blog non sia soggetto a registrazione (cfr. vicenda ruta condannato per stampa clandestina) ed il pasticciaccio realizzato con la legge di riforma dell'editoria 62/01 e, quindi, anche a seguire l'interpretazione di carlo sussiste il rischio che il blogger che si rifiuti di rettificare si veda contestare la mancata rettifica in uno con la stampa clandestina... :-( (e) non mi sembra facilissimo sostenere che il responsabile delle trasmissioni informatiche o telematiche - ovvero il soggetto dal quale può essere pretesa l'esecuzione dell'obbligo di rettifica - sia solo il direttore responsabile di una testata on-line. Mi piacerebbe sbagliare ma la sensazione è che dall'indomani dell'entrata in vigore della norma la rettifica verrà richiesta a blogger e gestori di piattaforme... Sarebbe, comunque utile - visto che non c'è più spazio per cambiare la norma - "spingere" il Governo o chi per lui a fornire un'interpretazione autentica e restrittiva. Domani calcherò la mano con un pezzo su Punto Informatico, se qualcuno dal Palazzo replicasse dicendo che sono un visionario e che gli unici soggetti alla rettifica sono i direttori responsabili delle testate registrate, sarebbe uno dei rari casi in cui sarei entusiasta di dargli ragione perché avremmo messo da parte un buon elemento per sostenere - alla prima occasione utile - che un blogger, il gestore di un ugc o di un altro "sito informatico" non sono tenuti alla rettifica. Vi chiedo scusa per la lunghezza della mail e ringrazio Carlo Blengino per la stimolante proposta interpretativa. Buona serata, Guido __ www.guidoscorza.it