Segnalo, in particolare, la parte della sentenza dove la Corte dice: "Si ritiene infatti che qualora la volontà delle parti fosse davvero stata qui orientata a stabilire un collegamento negoziale tra la compravendita e la concessione in licenza d'uso - con il risultato pratico di precludere all'utente finale la facoltà di non aderire a quest'ultima trattenendo purtuttavia il computer a fronte del rimborso del prezzo del solo software rifiutato - l'accordo in oggetto urterebbe per più versi con la disciplina di tutela della libertà di scelta del consumatore finale, e di libertà di concorrenza tra imprese (art.101 Tratt. FUE, già art.81 Tratt.Ist.CE; art. 2 l. 287/90). Nell'accertata assenza di controindicazioni tecnologiche, l''impacchettamento' alla fonte di hardware e sistema operativo Windows- Microsoft (così come avverrebbe per qualsiasi altro sistema operativo a pagamento) risponderebbe infatti, nella sostanza, ad una politica commerciale finalizzata alla diffusione forzosa di quest'ultimo nella grande distribuzione dell'hardware (quantomeno in quella, largamente maggioritaria, facente capo ai marchi OEM più affermati); tra l'altro, con riflessi a cascata in ordine all'imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento - se non vera e propria necessità - in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremmo questa volta definire 'tecnologici ad effetto commerciale') con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista. Evenienza - a tal punto concreta da essere già stata fatta oggetto sotto vari profili di interventi restrittivi e sanzionatori da parte degli organismi antitrust USA e della stessa Commissione UE - che può essere esclusa solo interpretando la clausola in oggetto in termini di autonomia, e non di collegamento negoziale. E cioè nel senso che chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest'ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile." IMHO si aprono spazi di cambiamento nel modo in cui funziona il mercato del sw. m.c. In data venerdì 12 settembre 2014 08:09:02, M. Fioretti ha scritto:
On 2014-09-12 01:01, Mauro Alovisio wrote:
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-09-11/la-sentenza-nessun-ob bligo-chi-acquista-pc-accettare-sistema-operativo--183324.shtml?uuid=ABK6v gsB [2]
La Cassazione ha bocciato il ricorso della multinazionale dell'informatica Hewlett Packard Italiana stabilendo che «l'acquisto del computer non implica l'obbligo di accettare il sistema operativo, pena lo scioglimento della vendita e l'azzeramento dell'intera operazione». Insomma, chi acquista un pc con sistema operativo installato di serie - in bundle - ha diritto al rimborso del costo del software, anche quello applicativo, se non clicca sull'accettazione della licenza d'uso.
quello che (almeno a me) non è chiaro da quell'articolo è se in tal caso vale ancora la garanzia?