Giovanni Negri
MILANO
Telecom Italia non può essere
considerata responsabile per non avere impedito lo scarico di film
pirata avvenuto attraverso connessioni fornite dalla società. Lo ha
stabilito il Tribunale civile di Roma, sezione specializzata per la
proprietà industriale e intellettuale con ordinanza del 15 aprile,
chiamato in causa dal ricorso di Fapav (Federazione antipirateria
audiovisiva) che chiedeva il blocco da parte di Telecom dell'accesso ai
siti usati per la riproduzione illecita dei film. La richiesta della
federazione che tutela il diritto d'autore era nata dal fatto che, tra
settembre 2008 e marzo 2009, per sole nove pellicole si erano avuti
oltre 2,2 milioni di accessi illeciti, la maggior parte attraverso
connessioni Telecom.
L'ordinanza precisa che, a confutazione di quanto sostenuto da Fapav,
Telecom non aveva alcun obbligo di sospendere il servizio di accesso ai
siti per essere stata informata di fatti o circostanze che rendevano
evidente l'illiceità dell'attività in corso. Si tratta, infatti, di una
previsione che è «applicabile solo al prestatore dei servizi di
hosting, ossia di memorizzazione permanente di informazioni,
consistente nella messa a disposizione di una parte delle risorse di
spazio e di memoria digitale contenute all'interno di un server al fine
di rendere visibile su internet materiale informativo del destinatario
del servizio, mentre Telecom fornisce solamente il servizio di
connessione, come è pacifico».
Continua qui:
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Editrice/IlSole24Ore/2010/04/17/Norme%20e%20Tributi/27_B.shtml?uuid=790fd9ec-49e5-11df-95be-0d67c1ae6a88&DocRulesView=Libero
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