E' con grande piacere che vi segnalo che l'altro ieri
il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato - con ampio
e trasversale sostegno politico - una legge di promozione
del wifi libero e gratuito (la n. 110 del 13 Aprile 2011, testo
a seguire).
Che io sappia (correggetemi se sbaglio) il Piemonte è la prima
regione d'Italia a dotarsi di una legge simile.
Penso che un riconoscimento particolare debba andare al
primo firmatario, il vice-presidente del Consiglio Regionale
Roberto Placido, al presidente della Sesta Commissione
Michele Marinello, e a Fabio Malagnino, che e' stato instancabile
nello spingere avanti il processo da dietro le quinte.
Appena finiti i festeggiamenti, occorrera' lavorare al
Regolamento di attuazione, vigilando in particolare che
l'accesso alla Rete non sia appesantito da un epsilon
rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme nazionali,
alla faccia dei nostalgici dell'ormai in larga parte defunto
decreto Pisanu. :-)
Ma intanto bravi!
juan carlos
Proposta di legge regionale n. 110 licenziata il 13
Aprile 2011
Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso
Wi-Fi gratuiti e aperti.
http://bit.ly/e76p9b
Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione promuove la diffusione di servizi di accesso Wi-Fi
(Wireless Fidelity) gratuito e aperto al fine di favorire la parità
di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano
la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale,
economico e culturale.
2. Ai fini della legge, per accesso Wi-Fi si intendono le tecniche
di accesso alla rete internet in tecnologia wireless secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
3. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione
svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni
dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete
presso le sedi pubbliche.
4. La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche
istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi
attraverso l'uso di tecnologia Wi-Fi.
Art. 2 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui
all'articolo 1:
a) eroga contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi
servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti secondo le modalità
individuate nel regolamento di cui all'articolo 3;
b) provvede all'installazione di almeno un access point pubblico ad
accesso gratuito presso ogni sede della Regione;
c) promuove attività di informazioni e di sensibilizzazione dirette
a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e
aperti nonché a incentivarne l'utilizzo.
2. I contributi e i voucher erogati sono cumulabili con altri tipi
di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali.
Art. 3 (Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia,
acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un
regolamento di attuazione.
2. Il regolamento stabilisce:
a) l'entità dei contributi e dei voucher;
b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e
l'erogazione dei contributi e dei voucher che, comunque, non possono
essere concessi ai titolari di licenza di operatore di
telecomunicazione;
c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione
dei contributi e dei voucher;
d) i criteri e le modalità per la localizzazione degli access point
presso le sedi della Regione nonché le modalità di fruizione del
servizio;
e) le modalità di accesso alla rete, anche in relazione ai soggetti
che erogano il servizio;
f) i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di
informazione, formazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c).
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, la Giunta regionale
disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi e
dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento dell'attività di
verifica e monitoraggio.
Art. 4 (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario
2011 si provvede alla spesa corrente pari a 750.000,00 euro, in
termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB13021
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con le
risorse della medesima unità, che presenta la necessaria copertura
finanziaria, e alla spesa in conto capitale pari a 100.000,00 euro,
in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'UPB
DB13012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, con
le risorse della medesima unità, che presenta la necessaria
copertura finanziaria.
2. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 per
ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse
finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo
8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile
della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4
marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).