La nozione dicotomia idea/espressione sta ad indicare che il diritto d'autore non protegge dati, idee, fatti storici, formule matematiche, etc ma solo "espressioni", quindi un processo di text-and-data-mining che è teso all'estrazione di dati, in quanto tali non oggetto di protezione autoriale, non dovrebbe a rigor di logica causare una violazione del diritto d'autore. Questo anche nel caso in cui per estrarre l'elemento improteggibile dato/idea si debba preliminarmente fare una copia (diritto esclusivo) di ciò che è proteggibile invece, l'"espressione" in cui è espressa l'idea/dato. Questa conclusione è palesemente accettata dalla giurisprudenza statunitense fin dai tempi del caso Baker v Selden (1884) e a seguito dell'affermazione della dottrina del fair use, non invece in diritto UE, dove pare prevalente l'opinione che una copia intermedia anche se effettuata per estrarre e utilizzare elementi non protetti dal diritto d'autore, quindi nel pubblico dominio, comunque violi tali diritti e sia fonte di responsabilità per violazione. Questa la ragione per cui in diritto EU abbiamo introdotto eccezioni e limitazioni specifiche per il text-and-data-mining. Sostenendo che la dicotomia/idea espressione sia la grundnorm del diritto d'autore, sostengo anche che qualsiasi conclusione che porti a identificare una violazione in processi di utilizzo di espressioni proteggibili per estrarre elementi improteggibili sia incompatibile con i principi generali e strutturali del diritto d'autore.
Giancarlo