Il 28/03/10 22.58, Marco Scialdone ha scritto:
Non sono d'accordo francesco. Come giustamente a mio avviso sottolinea la sentenza l'abusività è ben possibile in caso di violazione delle condizioni di licenza.
M.
Ho trovato il testo «Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall' articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore). » Questa norma viene inserita tra i principi generali. E' ovvio che così come è posta è incostituzionale. Tuttavia ritengo che sia una norma "sfuggita" dalle righe dei lavori preparatori. Innanzitutto perché non mi pare sia stato azzeccato inserirla tra i principi generali, ed in secondo luogo perché si riferisce ad uno degli eventuali effetti di una licenza libera (penso alla GNU/GPL). Ora riesco a porre meglio la mia considerazione: tenuto conto di una licenza libera, come la GNU/GPL,... quella norma è assolutamente inutile posto che l'art. 171 bis non si applicherebbe, o troverebbe applicazione in una serie limitatissima di casi: ossia in quei casi in cui la CESSIONE di sw libero avvenga ABUSIVAMENTE ed a scopo di profitto... saluti francesco -- Avv. Francesco Paolo Micozzi 09128 Cagliari - Via Domenico Cimarosa, 32 tel. +39 070 658 478 - fax +39 070 6851 640 email: francesco@micozzi.it PEC: micozzi@legalmail.it P-blog: www.micozzi.it