Mi sembra tutto assolutamente condivisibile. Speriamo che la Corte voglia accogliere le conclusioni dell'avvocato generale.

Come ho cercato di dire in un convegno tempo fa, attraverso l'equo compenso (che, come giustamente viene ricordato è un indennizzo per la contrazione del diritto esclusivo di riproduzione e non deve diventare un prelievo generalizzato ed indiscriminato) si sta attuando una socializzazione dei danni "presunti" da pirateria. E questo non c'entra nulla con l'equo compenso.

Peraltro la maggior parte delle cose contenute nei media center, negli hard disk, negli IPod non sono "tecnicamente" copie private, ma a tutto voler concedere copie permesse contrattualmente o, assai più spesso, copie "illegali".

IMHO

M.

2010/5/11 Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it>
cfr allegato


112. Alla luce delle suesposte considerazioni suggerisco alla Corte di
risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dalla Audiencia
Provincial de Barcelona nei termini seguenti:

1)      La nozione di «equo compenso» di cui all’art. 5, n. 2, lett. b),
della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,
costituisce una nozione autonoma del diritto comunitario che dev’essere
interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed attuata da
ciascuno Stato membro, il quale determina, nel proprio territorio, i
criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal
diritto comunitario, ed in particolare dalla direttiva, l’osservanza di
tale nozione comunitaria.

2)      La nozione di «equo compenso» deve intendersi quale prestazione
nei confronti del titolare del diritto, che costituisce, tenuto conto di
tutte le circostanze relative alle copie private lecite, la
remunerazione adeguata per l’utilizzazione della sua opera protetta o di
altro materiale. A prescindere dal sistema applicato dagli Stati membri
per la determinazione dell’equo compenso, essi sono tenuti ad assicurare
un giusto equilibrio tra le parti – da un lato, i titolari di diritti di
proprietà intellettuale che sono danneggiati dalla deroga per le copie
private, in qualità di creditori del compenso e, dall’altro, i soggetti
direttamente o indirettamente obbligati al pagamento.

3)      Allorché uno Stato membro opti per un sistema di prelievo per le
copie private gravante su apparecchi, dispositivi e materiali di
riproduzione digitale, tale prelievo deve essere necessariamente
connesso, alla luce della finalità perseguita dall’art. 5, n. 2, lett.
b), e dal contesto di tale disposizione, al presumibile uso di detti
apparecchi e materiali per la realizzazione di riproduzioni che si
giovano della deroga per le copie private, con la conseguenza che
l’applicazione dell’onere risulta giustificata solo qualora gli
apparecchi, i dispositivi e i materiali di riproduzione digitale vengano
utilizzati presumibilmente allo scopo di realizzare copie private.

4)      L’applicazione indiscriminata di un prelievo, in base ad una
normativa sulle copie private, ad imprese e professionisti i quali
acquistano evidentemente i dispositivi e i supporti di riproduzione
digitale per finalità estranee alla copia privata, non è conforme alla
nozione di «equo compenso» ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della
direttiva 2001/29.

5)      Un sistema nazionale che preveda indiscriminatamente un prelievo
per le copie private su tutti gli apparecchi, i dispositivi ed i
materiali di riproduzione digitale, non è conforme all’art. 5, n. 2,
lett. b), della direttiva 2001/29/CE, difettando una corrispondenza
adeguata tra l’equo compenso e la restrizione al diritto di
realizzazione di copie private che lo giustifica, non potendosi
presumere che tali apparecchi, dispositivi e materiali vengano
utilizzati per la realizzazione di copie private.
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