Il 21 novembre 2015 18:12, Giuseppe Attardi <attardi@di.unipi.it> ha scritto:
All’Università noi svolgiamo un corso di Sviluppo di applicazioni mobili, che prevede esercitazioni usando degli smart phone, utilizzando tutte le piattaforme (iOS, Android, Windows Mobile). Non potremo più farlo perché su Consip non sono disponibili gli iPhone ma solo alcuni modelli di smart phone di vecchia generazione.
Questo non e' vero. CONSIP ha "due lati": - le convenzioni; - il MEPA. Nel MEPA trovi tutto e anche di piu'. E se non lo trovi come vuoi tu fai una RDO, una "vera gara" tra potenziali fornitori anche con specifici "capitolati tecnici" dettagliati e particolari.
Si potrebbe argomentare che se l’iPhone non è presente in Consip, uno è autorizzato a comprarlo altrove. No, perché il comma 283 richiede un’autorizzazione del CdA e una comunicazione all’Agid:
L'iPhone lo trovi sicuramente in MEPA.
E la botta finale del comma 284 fa sì che non si troverà nessun amministrativo disposto ad assumersi la responsabilità:
Guarda che gli "amministrativi", come li chiami tu, fanno le cose che vengono chieste :-) Loro sono "garanti" della procedura, non di cosa si fa :-) La responsabilita' e' del "responsabile del procedimento" che, in genere, e' chi ha necessita' un dato "bene" o "servizio" e lo chiede.
284. La mancata osservanza delle disposizioni dei commedia 279 a 283 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e di danno erariale.
E' pleonastico. A "rigore" non serviva nemmeno scriverlo. Violare le norme in una PA comporta sempre responsabilita' almeno disciplinare. Se poi si sospetta danno erariale, lo si segnala alla Corte dei Conti a cui spetta accertarlo. E questo da sempre e per tutto, a quanto ne so io. Ciao. luca menini