Buongiorno nexiane, sono "inciampato" in questo articolo del 26 Giugno 2020 di Guido Scorza, intitolato «La tecnologia non è mai, di per sé, lecita o illecita. E adesso lo sa anche la Russia»; lo trovate sotto. Nell'articolo si celebra la vittoria dello stato di diritto europeo sulla barbarie di un regime totalitario come quello russo che ha osato oscurare RoscomSvoboda perché diffondeva informazioni **e strumenti** per accedere a internet aggirando la censura. Adesso lo sa anche la Russia. Anche noi lo sappiamo nel caso di youtube-dl?!? ... o forse la differenza è che RoscomSvoboda è stata oscurata da quei totalitari dei russi mentre youtube-dl è stata oscurata da quei liberali USA (e lo sarebbe COMUNQUE anche con una analoga richiesta in EU)? Non è forse applicabile anche per youtube-dl il principio secondo il quale «Sopprimere le informazioni sulle tecnologie per accedere alle informazioni online per il motivo che potrebbero accidentalmente facilitare l’accesso a materiale estremista (o illegale, N.d.r.) non è diverso dal cercare di limitare l’accesso a stampanti e fotocopiatrici perché possono essere utilizzate per riprodurre tale materiale.»? Dobbiamo fare istanza davanti alla corte EU per i diritti umani? :-O https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/26/la-tecnologia-non-e-mai-di-per-s... --8<---------------cut here---------------start------------->8--- [...] Nei giorni scorsi la decisione dei giudici di Strasburgo. Bloccando l’accesso al sito del progetto RoscomSvoboda la Russia ha violato i diritti dell’uomo e, in particolare la libertà di comunicazione che garantisce a chiunque il diritto di diffondere e accedere a ogni genere di informazioni al riparo da censure come quella disposta dalle Autorità russe. Roscomsvoboda non diffondeva contenuti illeciti, scrivono i giudici, e diffondere contenuti e strumenti su come godere appieno di Internet e accedere, tra l’altro, anche a contenuti illeciti non è illecito, neppure in Russia. La semplice eventualità che quelle istruzioni e quelli strumenti siano usati anche per l’accesso a contenuti illeciti non basta per censurare delle pagine di informazione. “Proprio come una macchina da stampa può essere utilizzata per stampare qualsiasi cosa, da un libro di testo scolastico a un opuscolo estremista, Internet conserva e mette a disposizione una vasta gamma di informazioni, alcune parti delle quali possono essere vietate per una serie di motivi specifici per giurisdizioni specifiche. […] Sopprimere le informazioni sulle tecnologie per accedere alle informazioni online per il motivo che potrebbero accidentalmente facilitare l’accesso a materiale estremista non è diverso dal cercare di limitare l’accesso a stampanti e fotocopiatrici perché possono essere utilizzate per riprodurre tale materiale. Il blocco delle informazioni su tali tecnologie interferisce con l’accesso a tutti i contenuti a cui è possibile accedere utilizzando tali tecnologie”. È semplice, lineare, va dritta al punto in maniera quasi sillogistica la decisione dei giudici della Corte europea dei diritti. Ogni parola in più è di troppo. Una cosa è ordinare di rimuovere un contenuto perché illecito o, eventualmente, anche bloccare l’accesso a un contenuto perché illecito e una cosa completamente diversa è bloccare l’accesso a delle informazioni o a degli strumenti perché potrebbero essere, tra l’altro, utilizzati per accedere a contenuti illeciti. Nel primo caso, la decisione può essere lecita, nel secondo non lo è mai perché la tecnologia non è mai, di per sé, lecita o illecita, buona o cattiva ma tutto dipende sempre da come la si usa. Una bella lezione di civiltà giuridica e libertà. --8<---------------cut here---------------end--------------->8--- La sentenza "CASE OF ENGELS v. RUSSIA" della corte EU per i diritti umani sintetizza i fatti così: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203180%22]} --8<---------------cut here---------------start------------->8--- 5. One page of the RosKomSvoboda website (rublacklist.net/bypass) provided a list and a short description of tools and software for bypassing restrictions on private communications and content filters on the Internet, such as virtual private networks (VPN), the Tor browser, the “invisible Internet” (I2P) technology, the “turbo” mode in web browsers, and the use of online translation engines for accessing content. 6. In 2015, a district prosecutor in the Krasnodar Region lodged a public-interest claim with the Anapa Town Court, seeking a decision that information on the rublacklist.net/bypass page should be prohibited from dissemination in Russia. The prosecutor submitted that the anonymising tools available from that page enabled users to access extremist material on another, unrelated website. On 13 April 2015 the Anapa Town Court, without informing the applicant about the proceedings, granted the prosecutor’s application. It noted that the information on the rublacklist.net/bypass page had been made freely available without a password or registration to any user who wished to read or copy it. The Town Court declared illegal the content of the rublacklist.net/bypass page and ordered Roskomnadzor to enforce the decision immediately by blocking access to the applicant’s website. 7. Roskomnadzor asked the applicant to take down the webpage rublacklist.net/bypass, otherwise the website would be blocked. The applicant complied with the request and deleted the offending information. 8. Counsel for the applicant lodged an appeal. He pointed out that the applicant’s full contact details were listed on the website and that the examination of the prosecutor’s claim in his absence had breached the principle of fairness. He also submitted that providing information about tools and software for the protection of the privacy of browsing was not contrary to any Russian law. --8<---------------cut here---------------end--------------->8--- Saluti, Giovanni. -- Giovanni Biscuolo