Ciao,
premetto che, da un punto di vista giuridico, non si "è" mere conduit, almeno non per la direttiva 31/2000/CE. La precisazione terminologica, pedante come tutte le precisazioni terminologiche, è solo finalizzata a sottolineare che nei ragionamenti giuridici le parole hanno un peso e spostano gli equilibri. Cerco dunque di tenermi aderente alla lettera della legge. Si "offre" (recte, "fornisce") un servizio di mere conduit quando si fornisce un servizio che corrisponde alla definizione di cui all'art 12 della direttiva. I limiti e le condizioni di cui all'art. 12.1, lett. a), b) e c), sono limiti e condizioni per l'esenzione dalla responsabilità, non fanno parte della definizione di mere conduit, e vengono in rilievo solo dopo che si sia verificato se il servizio fornito da un ISP è un servizio di mere conduit o meno.
La Direttiva copre i servizi della società dell'informazione. In che senso l'autocompletamento di Google è un servizio diverso ed ulteriore da essi?
In realtà non è così. Per verificarlo, è sufficiente che rileggi gli artt. 12 e segg. della direttiva e mi indichi in quale punto si parla di responsabilità degli ISP per la prestazione di un servizio della società dell'informazione "sic et simpliciter". La direttiva è sì, in generale, diretta a disciplinare taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, ma le norme di esenzione della responsabilità non fanno riferimento ai servizi della società dell'informazione in generale, bensì a tre fattispecie specifiche di servizi della società dell'informazione.
Si, questo è corretto, ma non vedo come ciò faccia dell'autocomplete un servizio di mere conduit (ammesso che io abbia compreso bene e tu stia sostenendo questo).
Personalmente credo che la risposta alla tua osservazione sia nel considerando 42 della direttiva, ma sono d'accordo che il punto non è banale.
Mi piacerebbe un chiarimento anche qui... perché la risposta è no? Tutti i dati che sono proposti da un motore di ricerca non nascono dal motore di ricerca, ma sono forniti volontariamente dai beneficiari, o almeno da una parte dei beneficiari, del servizio (che naturalmente possono opporsi anche in automatico a fornire i propri dati al motore di ricerca e ai suoi crawler).
Perchè, nel caso dell'autocomplete, le informazioni non sono memorizzate "a richiesta di un destinatario del servizio". Dire che tu memorizzi qualcosa dietro mia richiesta, e dire che io posso oppormi a che tu le memorizzi, non sono proprio la stessa cosa, almeno non giuridicamente.