Il 08/04/2011 18:07, Giorgio Spedicato ha scritto:
Ciao,

premetto che, da un punto di vista giuridico, non si "è" mere conduit, almeno non per la direttiva 31/2000/CE. La precisazione terminologica, pedante come tutte le precisazioni terminologiche, è solo finalizzata a sottolineare che nei ragionamenti giuridici le parole hanno un peso e spostano gli equilibri. Cerco dunque di tenermi aderente alla lettera della legge. Si "offre" (recte, "fornisce") un servizio di mere conduit quando si fornisce un servizio che corrisponde alla definizione di cui all'art 12 della direttiva. I limiti e le condizioni di cui all'art. 12.1, lett. a), b) e c), sono limiti e condizioni per l'esenzione dalla responsabilità, non fanno parte della definizione di mere conduit, e vengono in rilievo solo dopo che si sia verificato se il servizio fornito da un ISP è un servizio di mere conduit o meno.

Non ritengo sia così, e per dimostrarlo è sufficiente constatare che "mere conduit" non compare in alcuna altra parte della direttiva. Pertanto la definizione di mere conduit non può che essere la totalità del punto 1 dell'articolo 12, non un pezzetto troncato, che non definisce esaustivamente il mere conduit.

Per di più, troncare il punto 1 prima di a, b e c non darebbe una definizione di senso compiuto, perché allora QUALSIASI servizio nella società dell'informazione sarebbe mere conduit, in quanto qualsiasi servizio è definibile come trasmissione di informazioni immesse dal destinatario del servizio stesso (fosse anche solo un byte, o un'interazione di un click) con o senza origine della trasmissione, con o senza selezione del destinatario, e infine, soprattutto, con o senza la selezione o modifica delle informazioni trasmesse.


La Direttiva copre i servizi della società dell'informazione. In che senso l'autocompletamento di Google è un servizio diverso ed ulteriore da essi?


In realtà non è così. Per verificarlo, è sufficiente che rileggi gli artt. 12 e segg. della direttiva e mi indichi in quale punto si parla di responsabilità degli ISP per la prestazione di un servizio della società dell'informazione "sic et simpliciter". La direttiva è sì, in generale, diretta a disciplinare taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, ma le norme di esenzione della responsabilità non fanno riferimento ai servizi della società dell'informazione in generale, bensì a tre fattispecie specifiche di servizi della società dell'informazione.

La direttiva copre i servizi della società dell'informazione come definiti dalla 98/34/EC e come peraltro ribadito nel recital 17. Le esenzioni di responsabilità per i prestatori di servizi sono appunto definiti dagli articoli che citi, ed infatti la mia domanda è perché ritieni che l'autocompletamento di Google non rientri nei servizi di cui all'art. 12 (essendo conforme alla definizione, fatti salvi i dubbi del punto c) o a quelli dell'art. 15 (essendo ancora una volta conforme tecnicamente alla definizione - ma su questo il tribunale in effetti ha ribadito che ci rientra).


Si, questo è corretto, ma non vedo come ciò faccia dell'autocomplete un servizio di mere conduit (ammesso che io abbia compreso bene e tu stia sostenendo questo).

Quello che sostengo è che l'autocomplete sia un servizio di mere conduit in quanto, con una semplice analisi (per lo meno da quello che ci fa sapere Google sul funzionamento del sistema) soddisfa tutti i criteri: trasmette su una rete di comunicazioni informazioni fornite da un destinatario del servizio, non dà origine alla trasmissione, non seleziona il destinatario e (ma qui c'è il grosso dubbio!) non seleziona e non modifica le informazioni trasmesse. Il serio mio dubbio è sul punto c), in quanto lo stesso Google si è "vantato" di operare una discriminazione che a mio avviso implica una selezione delle informazioni.



Personalmente credo che la risposta alla tua osservazione sia nel considerando 42 della direttiva, ma sono d'accordo che il punto non è banale.

Nel recital 42 a mio avviso si chiarisce chi sono i destinatari della direttiva ai fini dell'esenzione di responsabilità mettendo bene in chiaro che ci rientrano i prestatori di servizi quali proxy, VPN, hosting trasparente, "hosting" serverless ecc. Un chiarimento benvenuto (e profetico, vista l'importanza attuale assunta da questi sistemi) e che è un'ulteriore testimonianza di quanto bene questa direttiva sia stata scritta (peraltro, ma potrei sbagliarmi, nel momento in cui fu scritta la direttiva, il concetto di portali oppure siti senza server era ancora molto embrionale - ed ora i nodi che partecipano a questi sistemi rientrano pienamente nell'esenzione di responsabilità, soddisfacendo tutti i criteri per essa). Un esempio in cui la genericità della direttiva si dimostra più un pregio che un difetto.

Mi piacerebbe un chiarimento anche qui... perché la risposta è no? Tutti i dati che sono proposti da un motore di ricerca non nascono dal motore di ricerca, ma sono forniti volontariamente dai beneficiari, o almeno da una parte dei beneficiari, del servizio (che naturalmente possono opporsi anche in automatico a fornire i propri dati al motore di ricerca e ai suoi crawler).


Perchè, nel caso dell'autocomplete, le informazioni non sono memorizzate "a richiesta di un destinatario del servizio". Dire che tu memorizzi qualcosa dietro mia richiesta, e dire che io posso oppormi a che tu le memorizzi, non sono proprio la stessa cosa, almeno non giuridicamente.

Non sono d'accordo, se tu realizzi un sito web devi esplicitamente creare le condizioni per una corretta indicizzazione, e in qualsiasi momento puoi comunque ripensarci ed interrompere l'indicizzazione...

Ciao,
Paolo