UNA SVISTA RILEVANTE NEL PROVVEDIMENTO ANTITERRORISMO
Il provvedimento antiterrorismo modifica il codice di procedura penale così:
All’articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi», sono aggiunte le seguenti: anche attraverso l’impiego di strumenti o di programmi informatici per l’acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.
con questo emendamento l’Italia diventa, per quanto a me noto, il primo paese europeo che rende esplicitamente ed in via generalizzata legale e autorizzato la “remote computer searches“ e l’utilizzo di captatori occulti da parte dello Stato!
il fatto grave è che questo non lo fa in relazione a specifici reati di matrice terroristica (come fa pensare il provvedimento), ma per tutti i reati “commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche” (art.266 bis).
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