Nov. 28, 2015
11:10 a.m.
l'uso del proprio smartphone o photocamera per acquisire pagine di libri o riviste presenti nelle biblioteche. Secondo voi va considerato a tutti gli effetti una forma di fotocopia ex art. 68, comma 3, legge 633/41 (in effetti è una copia fatta con un procedimento fotografico) e quindi soggetto al limite del 15%; No.
o va piuttosto considerato uno dei famigerati "mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico" menzionati dall'art. 68, comma 1 (e in tal caso quindi attività sempre libera da vincoli di copyright)? Neppure. m.c.
Ah,ecco. Quindi tu come la vedi Marco? In effetti entrambe le fattispecie necessitano di essere un po' estese per poter risultare calzanti. Altri pareri? ciao, Simone