P.A. Digitale: la regione Basilicata condannata ad utilizzare la P.E.C.

Importante sentenza in tema di class action e di diritto all’uso delle nuove tecnologie


La sentenza n. 478 del 2011, depositata dal T.A.R. Basilicata lo scorso 23 settembre, avrà certamente importanti effetti pratico-giuridici in tema di Pubblica Amministrazione Digitale.

Per la prima volta dall’adozione del Codice dell’Amministrazione Digitale e dalla previsione del diritto all’uso delle nuove tecnologie (art. 3 del C.A.D.), un Tribunale viene chiamato ad esprimersi in merito attraverso unaClass Action pubblica, attivata da Associazioni e cittadini.

1. La vicenda

Qualche mese addietro il movimento “Radicali Italiani” e l’Associazione “Agorà Digitale”, unitamente ad alcuni cittadini, affermando la propria volontà di ricorrere all’uso delle tecnologie info-telematiche ed in attuazione del Decreto Legislativo 20 dicembre 2009 n. 198 in tema di efficienza della pubblica amministrazione (c.d. Class Action), invitavano la Regione Basilicata a pubblicare sulle pagine del proprio sito web l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata in adempimento a quanto previsto dall’art. 54, comma 2 ter, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale); gli stessi soggetti invitavano altresì la Regione ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari a garantire l’effettiva possibilità per gli utenti di comunicare con la Regione medesima attraverso la PEC. Infatti, fino ad allora, la Regione Basilicata non aveva adempiuto all’obbligo di pubblicazione del proprio indirizzo PEC sul sito web istituzionale.

Successivamente, a causa del silenzio e dell’inattività della P.A. rispetto alle richieste riportate nell’invito precedentemente inviato, gli istanti provvedevano ad instaurare una Class Action innanzi al T.A.R. per la Basilicata previa notifica di un ricorso per l’efficienza delle amministrazioni in virtù di quanto disposto dal D.Lgs 198/2009.

Il giudizio si è ora concluso con la decisione n. 478/2011 con la quale il T.A.R. ha condannato la Regione Basilicata ordinandole di porre in essere gli adempimenti necessari ad adempiere agli obblighi di pubblicazione del proprio indirizzo PEC e a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite talemezzo informatico, condannando la P.A. – non costituitasi in giudizio – anche alle rifusione delle spese legali.

Sicuramente la conclusione cui è giunto il Tribunale Amministrativo è estremamente interessante, ma ancora più interessante sono le argomentazioni utilizzate ed alcuni principi di diritto sanciti.


Continua qui: http://www.leggioggi.it/2011/09/28/p-a-digitale-la-regione-basilicata-condannata-ad-utilizzare-la-p-e-c/


Questo il link al testo integrale della sentenza: http://www.leggioggi.it/allegati/la-sentenza-del-tar-basilicata-che-accoglie-la-class-action-sul-diritto-alluso-delle-nuove-tecnologie/



Saluti

e.