Esclusiva : il
Documento Confidenziale della Commissione Europea su Regolamento AGCOM e
copyright, mai mostrato in precedenza. La Commissione UE contesta formalmente
all’AGCOM il pericolo di violazione dei diritti fondamentali, chiedendo
garanzie. Ma l’Autorità approva il Regolamento.
Roma, 17 dicembre 2013
La
vicenda del regolamento AGCOM su diritto d’autore, già incredibile per
quanto accaduto sin qui, si arricchisce di giorno in giorno di fatti
all’apparenza inspiegabili.
La
Commissione Europea, chiamata ad emettere osservazioni al regolamento sul
diritto d’autore notificatole ad inizio settembre, in base alla direttiva
34/98, riempie un documento di 6 pagine di osservazioni, di
contestazioni, alcune delle quali appaiono in grado di sconvolgere l’impianto
stesso del regolamento dalle fondamenta, e lo invia al Governo Italiano, alla
fine di novembre di quest’anno.
Il
documento classificato come “riservato”, è firmato dal
Vicepresidente della Commissione Maros Sefcovic, Commissario alle relazioni
istituzionali, e arriva alla rappresentanza diplomatica italiana di
Bruxelles il 2 dicembre, per essere poi inoltrato al Governo Italiano, ma i
canali diplomatici sono lunghi ed il documento arriva in realtà al Governo
Italiano solo in questi giorni.
Si
tengano bene presente le date, perché nei giorni precedenti la emissione
del regolamento il 12 dicembre si diffondono notizie sulla stampa di
approvazioni e via libera da parte della Commissione alla bozza di delibera
Agcom http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/24759_copyright-e-internet-e-quasi-fatta.htm
Dunque
si diffonde la voce di un via libera quasi totale da parte dell’UE, e di
piccole modifiche richieste dalla Commissione.
Altrochè
approvazione e piccole modifiche, il documento della Commissione è durissimo, e
contesta all’AGCOM anche l’uso stesso delle parole
utilizzate, e le definizioni adottate.
Si
comincia con le critiche puntuali alle stesse definizioni adottate da AGCOM
sulle definizioni di gestore della pagina internet ed uploader.
Il
punto 8 della lettera cosi si esprime:
“In
merito alla definizione di gestore di pagina internet all’articolo 1,
lettera h, del progetto di notifica la Commissione ritiene che l’attuale
formulazione possa dare origine ad incertezza giuridica.”
E
ancora “non è chiaro perché le autorità italiane propongono di introdurre
l’ulteriore concetto di gestore di pagina internet, il quale non è usato
né dalla direttiva sul commercio elettronico né più in generale dalla rilevante
legislazione dell’UE”.
La Commissione
contesta quindi all’Agcom di utilizzare un terminologia che non rientra
nella legislazione UE, introducendo figure inesistenti, che fra l’
altro lo sono anche nell’ordinamento italiano.
Una
solenne bocciatura.
E che
cosa fa quindi l’AGCOM?
L’Autorità
non ha il tempo di valutare con attenzione le osservazioni ed è ovvio che
sia cosi, non ne ha il tempo, deve correre ad approvare, dopo una manciata di
giorni,il provvedimento il 12 dicembre.
E,
infatti tra le definizioni del regolamento pubblicato permane al punto h
dell’articolo 1, anche
la figura del gestore della pagina internet,
nonostante la solenne bocciatura.
Ma i
fatti più “imbarazzanti” devono ancora venire.
La
Commissione contesta punto per punto le definizioni adottate
dall’AGCOM,sul punto relativo all’opera digitale a quello di
uploader, sulla rimozione selettiva in caso di disabilitazione, su tutto
insomma.
Segue su
http://www.lidis.it/agcom_contestazione_commissione_europea.htm
|
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus . |