Premesso che, a mio parere, la Corte Costituzionale è stata al contempo giustamente rigorosa (rispetto ad alcune parti veramente mal scritte della legge piemontese) e giustamente progressista (nel considerare che non ci fossero ragioni per considerare incostituzionale la legge nel suo complesso, specie in relazione ai possibili risvolti concorrenziali), fornisco un altro spunto di discussione.

Come un research fellow del Centro NEXA mi ha fatto notare qualche tempo fa, la legge piemontese è stata fortemente "ispirata" alla legge umbra corrispondente, LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2006, N. 11:
http://www.regione.umbria.it/norme_fe/Asset.aspx?ID=04110639-714C-46FB-91E4-3BE3DD7FD612

Tanto per fare un esempio, la legge umbra recita, all'Art. 1, comma 5: "Alla cessione di software a sorgente aperto non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633"...

Federico

Oreste Pollicino wrote:
Grazie per la segnalazione della decisione.

Soltanto due precisazioni, seppur abbastanza ovvie.

La prima, in relazione a quanto scrive Thomas, per chiarire che la Corte costituzionale non ha il potere di blindare la costituzionalità di una norma dichiarandola, seppure a contrario, costituzionale. Nelle sentenze di rigetto (questa è invece di accoglimento) infatti si pronuncia soltanto sulla specifica questione come postagli dal giudice a quo, lasciando impregiudicata la possibilità che un altro giudice gli ripresenti un'altra questione di costituzionalità sulla stessa legge. Il fatto che si sia pronunciata soltanto su parte della normativa oggetto del giudizio non può in nessun caso portare a ritenere che la restante parte sia costituzionale, ma si deve all'applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 

Per quanto riguarda il merito della decisione, questa deve essere contestualizzata all'interno del giudizio di costituzionalità in via principale che vede confrontarsi lo Stato e le Regioni in merito, nella stragrande maggioranza delle volte, ad una legge regionale che lo Stato considera aver interferito nella competenza esclusiva che l'art. 117 della Costituzione gli assegna in alcune materie. In questo caso non vi sono dubbi, alla luce del tenore letterale delle disposizioni oggetto di impugnazione, che la legge regionale abbia travalicato i limiti contenustici che la Costituzione  pone alle Regioni sul piano della funzione legislativa, in quanto essa ha legiferato in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Da ciò l'inevitabile annullamento della legge regionale in parte de qua.

Cari saluti ed a presto

o.
----- Messaggio originale -----
Da: "Thomas Margoni" <Thomas.Margoni@unitn.it>
A: nexa@server-nexa.polito.it
Inviato: Lunedì, 29 marzo 2010 2:08:41 GMT +01:00 Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
Oggetto: Re: [nexa] R: Re: Corte Costituzionale - open source - 122-10

Concordo con Francesco,

la norma e' carente di qualunque senso, se non di quello di essere dichiarata incostituzionale per violazione delle competenze primarie... Oppure ha la funzione di far dichiarare dalla Corte Costituzionale che tale tipo di legislazione regionale (a parte i due articoli dichiarati incostituzionali --e superflui) e' costituzionale!
;-)

th



________________________________________
From: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of Marco Berte [marco.berte@dirittodellarete.net]
Sent: Monday, March 29, 2010 12:09 AM
To: francesco@micozzi.it
Cc: nexa@server-nexa.polito.it
Subject: Re: [nexa] R: Re: Corte Costituzionale - open source - 122-10

Personalmente penso che chi ha inserito la norma in questi termini non si è nemmeno posto il problema del potenziale contrasto costituzionale perchè la norma è assolutamente "secca" nell'escludere l'applicazione del 171 bis

Il giorno 28 marzo 2010 23.43, Francesco Paolo Micozzi <francesco@micozzi.it<mailto:francesco@micozzi.it>> ha scritto:
Il 28/03/10 22.58, Marco Scialdone ha scritto:
  
Non sono d'accordo francesco. Come giustamente a mio avviso sottolinea la sentenza l'abusività è ben possibile in caso di violazione delle condizioni di licenza.

M.

    

Ho trovato il testo

«Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di
cui all' articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come
sostituito dall' articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove
norme di tutela del diritto d'autore). »

Questa norma viene inserita tra i principi generali. E' ovvio che così
come è posta è incostituzionale. Tuttavia ritengo che sia una norma
"sfuggita" dalle righe dei lavori preparatori. Innanzitutto perché non
mi pare sia stato azzeccato inserirla tra i principi generali, ed in
secondo luogo perché si riferisce ad uno degli eventuali effetti di una
licenza libera (penso alla GNU/GPL).

Ora riesco a porre meglio la mia considerazione:
tenuto conto di una licenza libera, come la GNU/GPL,... quella norma è
assolutamente inutile posto che l'art. 171 bis non si applicherebbe, o
troverebbe applicazione in una serie limitatissima di casi: ossia in
quei casi in cui la CESSIONE di sw libero avvenga ABUSIVAMENTE ed a
scopo di profitto...
saluti
francesco

--
Avv. Francesco Paolo Micozzi
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