Ciao a tutti,
 
la questione è molto interessante, provo a contribuire con i miei "5 cents"...
 
Credo, anzitutto, si debba inquadrare il dibattito in una prospettiva storica per razionalizzarlo. Precisamente nella distinzione tra teorie dei diritti naturali e teorie utilitarstiche a fondamento del diritto d'autore. Il panorama è molto variegato, comunque, da un lato le teorie dei diritti naturali, di matrice più squisitamente europea, presuppongono diritti assoluti sulla creazione intellettuale (che hanno come corollario anche la categoria dei diritti morali). Queste teorie fondano tale diritto assoluto sulla categoria del genio, nella loro formulazione kantiana, o sulla categoria del lavoro, nella formulazione lockiana (il diritto naturale è conseguenza della genialità o dello sforzo creativo dell'autore). Le teorie utilitaristiche statunitensi, incorporate nella cl. 8 dell'art. 4 della Costituzione US e ben espresse dal pensiero di Jefferson, al contrario, contemperano maggiormente l'interesse del pubblico con l'interesse dell'autore e strutturano i diritti d'autore come incentivo alla creazione. (Quella da me proposta è una descrizione molto, molto generica della questione, sul punto si può dare una lettura al capitolo II di James Boyle, The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind (Yale University Press 2009), disponibile presso http://www.thepublicdomain.org/, tra le moltissime fonti, mi pare una delle più recenti analisi, in aggiunta il background filosofico di Boyle garantisce particolare accuratezza e visione d'insieme.)
Quanto detto sopra permette certamente di affermare che il diritto d'autore europeo, continentale perlomeno, si fondi su di una matrice, diciamo così, più assolutistica rispetto a quello statunitense.
 
Nessuno dei diritti in questione è stato però storicamente accomunato a un diritto di proprietà in senso proprio. Questo, sia per le caratteristiche dei beni su cui il diritto d'autore incombe, non-escludibilità e non-rivalità (anche se sul punto potrebbe iniziarsi un lungo dibattito circa la bontà di questa categorizzazione), sia per i presupposti storici del diritto d'autore (nasce come strumento diretto a limitare un monopolio perpetuo, si veda Becket v. Donaldson), sia per la natura appositiva della crescita culturale e tecnologica. L'assolutezza del diritto è stata, dunque, ben presto temperata, anche in Europa, e in contesto internazionalistico, dalle peculiarità dei beni e valori alla cui gestione e tutela tale diritto è diretto.
 
Il termine proprietà intellettuale comincia ad affiorare nel dibattito internazionalistico solo verso la fine del 1800 e viene definitivamente consacrato con l'istituzione di WIPO. L'uso di questo termine certamente simbolizza un processo di "deriva proprietaria" (nel dibattito statunitense si parla di "propertization") del diritto d'autore, con la sua continua ed apparentemente inarrestabile estensione, ma non traduce la natura del diritto che rimane, con tutti i caveat del caso, quella di un diritto d'esclusiva, o concessione, o, come forse più spesso indicato, e storicamente fondato, di monopolio temporaneo limitato.
 
Anche la categorizzazione dell'ECJ nel caso Promusicae mi pare comunque una generalizzazione, adottata per contrapporre due diritti di pari rango (proprietà e riservatezza), senza che alla spalle vi sia alcuna ponderata analisi sulla natura del diritto d'autore. Seppur vi sono alcuni dati che possono accomunare in maniera apparente il diritto d'autore/copyright al diritto di proprietà, personalmente, ma penso con un largo sostegno nel mondo accademico, ritengo che vi siano altrettanti e più diffusi dati (sia normativi che sistematici) che giustifichino "la considerazione del diritto d'autore/copyright come qualcosa di diverso da un diritto di proprieta`". Anzi, personalmente, credo che si debba sfuggire e contrastare qualsiasi deriva che voglia accomunare diritto d'autore a diritto di proprietà. Si tratta, infatti, di una assimilazione difficilmente sostenibile, in quanto antistorica e contrastante con le caratteristiche del bene protetto e del diritto stesso (basti solo pensare alla limitazione temporale), e inefficiente in quanto naturalmente propensa ad aumentare gli spazi di dominio assoluto dei titolari dei diritti sulla creatività invece che ridurli.
 
Un saluto,
 
Giancarlo
 
P.S. Ammetto che si potrebbe criticare non-excludibilità e non-rivalità dei beni immateriali e ridiscutere l'adeguatezza del regime del diritto di proprietà agli stessi, ma questo non toglie che storicamente e normativamente il diritto posto a loro tutela non è stato pensato e strutturato come un diritto di proprietà tradizionale.

>>> Andrea Glorioso <andrea@digitalpolicy.it> 7/22/2009 10:17 AM >>>
Cari tutti,

>>>>> "newsletters" == Newsletters  <vale.it.newsletters@gmail.com> writes:

    > Che, tuttavia, si tratta di concetti molto flessibili è
    > testimoniato dal fatto che, ad esempio, in Italia non è passato
    > il concetto di "proprietà commerciale" nonostante tentativi in
    > tal senso (è molto interessante rivedere gli scritti di
    > Ascarelli sul punto).

Il punto che ho cercato di sollevare (in maniera probabilmente non
chiara) e` che in ambito comunitario non vedo (sicuramente per limite
mio) dei dati normativi o giurisprudenziali che giustifichino la
considerazione del diritto d'autore/copyright come qualcosa di diverso
da un diritto di proprieta`.

    > Con riferimento all'ordinamento italiano, le norme sono
    > l'art. 832 c.c. e ss., l'art. 1140 c.c. e successivi,
    > l'art. 1153 c.c., mentre per quanto riguarda i beni immobili e
    > registrati, anche alle norme
    > sull'usucapione. (cfr. http://www.studiocataldi.it/codicecivile/)

Grazie per i riferimenti - confesso pero` che continuo a non vedere il
legame tra la tua affermazione (ovvero che scarsita` di un bene fisico
e possesso siano criteri essenziali perche` si possa parlare di un
diritto di proprieta`).

    >> Non entro nemmeno nel merito del concetto di "bene fisico" (un
    >> MP3 non e` un bene fisico? Se non lo e`, come faccio ad
    >> esperirlo?) e sul concetto di "scarsita`" (il tempo e le
    >> energie necessarie per produrre il bene sono comunque scarse).

    > Il fatto che tempo ed energie necessarie per produrre la
    > creazione intellettuale siano scarsi, non rende la creazione
    > scarsa una volta creata (vedi sotto). L'MP3 non mi pare sia un
    > oggetto fisico, è oggetto fisico il supporto su cui è fissato
    > l'MP3.

Allora l'MP3 cos'e`?

    >> Si tratta senz'altro di questioni complicato - forse cosi`
    >> complicate che dovremmo cercare di andare oltre l'oramai
    >> abusata dicotomia tra "beni scarsi/non scarsi".
    >>

    > Non credo che sia abusata. Le norme giuridiche che attribuiscono
    > diritti esclusivi relativamente a beni scarsi (esempio oggetti
    > fisici) e quelle che invece hanno ad oggetto quid
    > tendenzialmente non scarsi (esempio copie digitali di creazioni
    > intellettuali) hanno funzioni differenti: le prime creano
    > efficienza nello sfruttamento di beni scarsi e dunque mirano a
    > gestire una situazione di scarsità di fatto; le seconde mirano a
    > creare scarsità di diritto per permettere così di attribuire
    > valore economico a quid tendenzialmente non scarsi, rendendo
    > così efficiente il processo creativo.

Mi pare che tu stia confrontando, in maniera (se posso) un po'
arbitraria, due funzioni differenti.

Anche nel caso dei beni scarsi i diritti di proprieta` possono ben
sussitere per incoraggiare la loro creazione, oltre che per
facilitarne la relativa gestione.

Allo stesso modo, nel caso di beni non-scarsi, i diritti di proprieta`
*possono* (il che non significa che debbano) essere usati per
facilitare la gestione e le relative transazioni.

A me pare che il punto non sia il diritto di proprieta` in se`, ma il
modo in cu esso viene declinata a seconda della natura e delle
caratteristiche del bene tutelato.

Ciao,

--
      Andrea Glorioso || http://people.digitalpolicy.it/sama/cv/
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     people as to the provisions and restraints which [...] will
secure to each citizen the greatest liberty and utmost
       protection. They are rules proscribed by
         Philip sober to control Philip drunk."
   David J. Brewer (1893)
       An Independent Judiciary as the Salvation of the Nation