Ho scorso velocemente la pronuncia (http://danielelepido.blog.ilsole24ore.com/files/sentenza-7680-2011.pdf). A prima lettura, e con tutti i limiti delle riflessioni a caldo e su un testo letto in fretta, mi pare che rispetto al precedente caso RTI deciso dal Tribunale di Roma ci sia un salto di qualità: - in primo luogo si riconosce l'importanza della categoria dell' “esigibilità” con riguardo ai controlli posti in essere dall'ISP: “deve peraltro confermarsi, a parere del Collegio, l'impossibilità anche per il prestatore di servizi che fornisca hosting attivo di poter procedere ad una verifica preventiva del materiale immesso quotidianamente dagli utenti, non potendosi ritenere tale verifica quale comportamento effettivamente esigibile per la (attuale) complessità tecnica che un controllo del genere richiederebbe anche in relazione ai possibili conflitti di forme di controllo automatico - che sembrano le sole apparentemente attuabili a fronte della mole di materiale da esaminare - con forme di libera manifestazione del pensiero o di utilizzazione di contenuti protetti dal diritto d'autore per i quali possa fondatamente richiamarsi una delle ipotesi di utilizzazione libera”; - in secondo luogo viene correttamente attribuito rilievo all'inerzia dell'intermediario. Escluso il monitoraggio attivo, sull’intermediario incombe l'onere di agire prontamente qualora venga a conoscenza di illeciti, collaborando con le autorità giudiziarie ed amministrative nell’individuazione dei responsabili e nell’inibizione di tali attività (nel caso di specie v'era stata una diffida). Qui occorre definire correttamente quale sia il livello di conoscenza dell’illecito oltre cui l’intermediario debba attivarsi. In proposito mi pare che non sia sufficiente la generica indicazione dell'opera creativa protetta per pretenderne la rimozione totale dei contenuti presenti in qualsisia forma su una piattaforma UGC; tuttavia pare invece esigibile uno screening automatizzato che muova dai meta-dati testuali presenti sulla piattaforma ed anche una diversa analisi automatizzata mediante software volta ad individuare i contenuti ripresi da trasmissioni televisive in cui compaia il logo dell’emittente o di un dato programma (in pratica, prendendo in esame il fermo immagine del filmato, il software dovrebbe individuare automaticamente l’area del logo e quindi confrontare quest’ultimo con il modello standard). Pare dunque condivisibile l'osservazione dalla corte secondo cui: “va peraltro rilevato che la mancata specifica individuazione dei filmati contestati non risultava elemento atto ad impedire alla convenuta ogni (dovuta) attività di verifica e controllo, tenuto conto che essa avrebbe potuto agevolmente essere svolta proprio utilizzando gli stessi strumenti informatici posti a disposizione dei visitatori della Sezione Video per la ricerca di contenuti tramite le parole-chiave riproducenti i titoli delle menzionate trasmissioni. I risultati sarebbero stati verosimilmente gli stessi di quelli proposti dall'attrice con la sua consulenza tecnica - che non ha comportato l'esame analitico di tutto il materiale video”. Ma questo non significa in ogni caso l'importazione del notice and take down. Su questi due punti rinvio alle considerazioni più analitiche espresse qui: http://goo.gl/Y0Ztv In sintesi mi pare che, senza introdurre nuove categorie come l' “host attivo”, già la corretta applicazione delle norme vigenti possa essere risolutiva ed offrire adeguata (ed esigibile) tutela ai soggetti lesi. On Fri, 17 Jun 2011 15:49:24 +0200 Marco Pancini <pancini@google.com> wrote:
FYI http://daily.wired.it/blog/law_and_tech/2011/06/16/italia-on-line-mediaset-0...
Ancora una sentenza che nega la protezione all'Hosting service provider, questa volta in quanto il servizio prevede la possibilità di fare notice and takedown....
-- Marco Pancini Senior Policy Counsel - Google Chaussee d'Etterbeek 180 - 1000 Brussels - Belgium Desk: +32.(0) 28948492 - Mobile: +32.(0) 473531203
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Avv. Alessandro Mantelero, PhD Confirmed Assistant Professor Department of Production Systems and Business Economics Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 10129 Torino - Italy http://staff.polito.it/alessandro.mantelero