LEGGE 16 marzo 2006, n. 146
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Vigente al: 7-10-2014
Art. 9.
Operazioni sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter,
nonche' nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti
previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche' ai
delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato
o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne
consentono l'impiego o compiono attivita' prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli
organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e
all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle
attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel
corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con
finalita' di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona,
compiono le attivita' di cui alla lettera a).
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che
operano sotto copertura quando le attivita' sono condotte in
attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del
presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al
comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita'
o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche
per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e
comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta
dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza
del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
seguito denominate "attivita' antidroga", e' specificatamente
disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre
d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,
dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorita'
giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle
attivita' antidroga e' data immediata e dettagliata comunicazione
alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto
dal pubblico ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo
dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione,
nonche' quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle
modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei risultati
della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di
polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali
si estende la causa di non punibilita' prevista per i medesimi casi.
Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata
l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti
di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la
gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
informatici, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli
altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite
altresi' le forme e le modalita' per il coordinamento, anche in
ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli
organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi
previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le
autorita' doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e
10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono
omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che puo'
disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero
motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le
attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla
Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario
coordinamento anche in ambito internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili
dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico
ministero puo' richiedere che sia autorizzata la disposizione di
beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita'.
Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero
puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti
che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di
delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro.
Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo
decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il
pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attivita'
criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorita'
giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve
concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il
transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto,
profitto o mezzo per commettere i delitti nonche' delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti
adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza
ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al
procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti
indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, la comunicazione e' trasmessa al procuratore nazionale
antimafia.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni
sequestrati in custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli organi
di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle
attivita' di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo
svolgimento dei compiti d'istituto.
((9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 9)).
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le
operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e successive modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.