Cari tutti, 

Chiaramente il presupposto di partenza e' che una macchina sia priva di coscienza, perlomeno in termini biologici. Se non lo fosse potrebbe certamente divenire autore secondo le norme vigenti come interpretate dalla giurisprudenza.

Mi incuriosiscono, comunque, tesi che sostengono che la macchina possa essere "cosciente" (quindi conosca se' stessa). Quanto e' autorevole questa posizione negli studi di robotica? Parliamo della macchina di oggi? o quella che sara' domani il prodotto della singolarità? Personalmente, lotterei strenuamente perche' la macchina cosciente non sia mai. 

L'affermazione "la coscienza e' requisito dell'originalità'", e rispondo a Giuseppe, (in realtà' il virgolettato non corrisponde a quanto esattamente affermato da me: un elemento minimo di creatività' e' requisito dell'originalità', perche' questo minimo di creatività' sussita, l'autore deve esprimere se nell'opera (autore=autos), la coscienza e' requisito necessario per conoscersi quale essere senziente e poter esprimere tale conoscenza di se' nell'opera) e' questione tecnica (tecnicismo giuridico) non filosofica, quindi non può' essere messa "in crisi" da valutazioni che appartengono a piani diversi. "Creatività'", "originalità", "espressione", etc sono termini tecnici, previsti dal diritto positivo nella sua evoluzione giurisprudenziale (come chiaramente nota Ugo); al contrario, la serendipità, per fare un esempio, non e' concetto tecnico-giuridico che appartiene al diritto d'autore.

Comunque gli effetti dell'applicazione del diritto positivo al caso di specie mi paiono tutt'altro che nefasti. L'opera creata dalla macchina appartiene al pubblico dominio. Questo chiaramente limita l'incentivo alla creazione di software che produca opere creative, spacciandole per umane, e di conseguenze mantiene alto l'incentivo alla creazione di opere dell'ingegno da parte di agenti umani. Mi pare che questa sia un'esternalità positiva per la società'. Tale argomento, dunque, a mio parere, giustifica l'assenza di proteggibilità delle opere create da robot anche secondo la prospettiva della "welfare theory" oltre che chiaramente da quella delle teorie utilitaristiche e personalistiche, come notava Thomas.

Spero presto di avere l'opportunità' di chiacchierare con voi di diritto d'autore oltre i bastioni di Orione (spero Carlo non intenti causa per violazione di diritto d'autore, probabilmente soccomberei alla luce del diritto positivo vigente) ad un incontro di Nexa :-).

Giancarlo

2015-03-24 2:31 GMT+08:00 Ugo Pagallo <ugo.pagallo@unito.it>:
Cari Nexiani,
da un po' di tempo nella robotica e' del tutto superata l'equazione "coscienza" = "originalità".
Che poi i giuristi, per di più francesi, ci credano ancora, conferma la vecchia tesi di don Benedetto Croce che quelli dei giuristi siano, ahimè/ahiloro, "pseudo-concetti". Un esempio concreto, Adam il robot scienziato di Cambridge, il primo robot ad aver fatto scoperte scientifiche, indipendentemente dai suoi creatori umani. Primo assaggio in http://en.wikipedia.org/wiki/Robot_Scientist
Come la mettiamo?
Certo, fa bene Giancarlo da Manila a ricordarci i dati (folli) del diritto positivo vigente: ed e' per questo che da tempo, sia pure con altri robot, lavoro con la Commissione a Bruxelles per cambiare le regole del gioco.
Ma va dato atto a Cristian di sottolineare come, pur avendo l'intelligenza di un nostro frigo, queste macchine (anzi, agenti artificiali) stiano mettendo in discussione capisaldi della nostra società (e se credete a Ray Kurzweil, della nostra civiltà in quanto tale).
Se posso, me ne sono occupato in http://www.springer.com/gp/book/9789400765634
Ciao,
u.



Il giorno 23 marzo 2015 18:54, cri_sappa@yahoo.it <cri_sappa@yahoo.it> ha scritto:

Cari tutti,

La posizione francese si allinea a quello che illustra Giancarlo Frosio (un robot è privo di coscienza, pertanto non ci può essere originalità. E questo ovvia il fatto che poi un robot non avrebbe legittimazione in sede processuale).
Tuttavia alcune voci in dottrina mi pare facessero risalire la titolarità del diritto (considerato quindi in campo) al creatore del robot. Ma erano, se non erro, opinioni non recentissime. E onestamente non ho.verificato lo sviluppo di questa discussione.

A presto,

Cristiana

Inviato da Yahoo Mail su Android



From: GC F <gcfrosio@gmail.com>;
To: Giuseppe Attardi <attardi@di.unipi.it>;
Cc: nexa@server-nexa.polito.it <nexa@server-nexa.polito.it>;
Subject: Re: [nexa] copyright nell'era dei robot
Sent: Mon, Mar 23, 2015 1:46:44 PM

A nessuno. A meno di ritenere che un robot possa avere una coscienza, il requisito dell'originalità' e' assente. Senza coscienza non c'e' espressione di se' (autos), e dell'autore, dunque non c'e' quel quid minimo di creatività' necessario insieme al requisito della creazione indipendente perche' l'opera sia originale e quindi proteggibile. Sono pronto a difendere questa tesi ad oltranza alla luce del diritto statunitense... ma anche in base al diritto europeo :-), in particolar modo a seguito della maginalizzazione di qualsiasi "sweat of the brow/skills and effort" dottrina (non conosco l'equivalente italiano, mi scuso) (Infopaq, Football Dataco, Feist). In un contesto in cui quelle dottrine fossero state ancora rilevanti e il requisito dell'originalità' (creatività' minima) secondario, si poteva forse affermare che sforzi e tempo dedicato alla creazione del software abilitante il robot alla creazione dell'opera potessero garantire un diritto d'autore sull'opera poi creata dal software stesso. 

Ma comunque, mi pare, come nel caso del selfie scattato da un macaco (in quel caso gli sforzi del fotografo per indurre il macaco a fotografarsi rappresentavano un chiaro caso di potenziale applicabilità' di una dottrina "sweet of the brow", se quelle dottrine fossero ancora valide; inoltre pare piu' complesso argomentare che un animale non abbia una coscienza e dunque la capacita' di esprimere se stesso in maniera creativa; in fondo la Venere di Hohle Fels, il primo esempio d'arte conosciuto, fu creata circa 40000 anni fa dall'uomo di Aurignac che ben poco di distingueva dal nostro macaco che sorride felice in camera)...dicevo, scusate la digressione :-), mi pare che la questione della proteggibilita' dell'opera quale valido oggetto del diritto d'autore sia irrilevante dal momento che ne' il macaco ne' il robot hanno legittimazione attiva a far valere la violazione davanti a un giudice. Quindi anche fosse proteggibile chiunque potrebbe poi impunemente violare il diritto sull'opera, a meno di configurare qualche forma di "work for hire" tra sviluppatore del software e robot e tra macaco e fotografo, che anche se avesse accettato banane in cambio del selfie, difficilmente comunque poi potrebbe concretare i requisiti di CCNV v. Reid, come ad esempio pagamento dei contributi all'IRS :-), per restare al diritto statunitense e giocare con al fantadiritto...

Questione più' interessante mi pare invece quella della responsabilità' [dell'intermediario, sviluppatore del software] per i contenuti [diffamatori, in violazione di norme a protezione di dangerous&hate speech, in violazione del diritto d'autore, in violazione della privacy, etc]. Mi piacerebbe ragionarci sopra. Direi che un responsabilità' dell'intermediario sia configurabile.

Saluti da Manila (dove sono stati appena approvati i Manila Intermediary Liability Principles senza menzione della questione dei robot scrittori, sfortunatamente!)

Giancarlo

2015-03-22 15:29 GMT+08:00 Giuseppe Attardi <attardi@di.unipi.it>:
Questo articolo del NYT riporta che un numero sempre più elevato di articoli di notizie, e persino di libri, vengono ormai prodotti da robot.

http://www.nytimes.com/2015/03/08/opinion/sunday/if-an-algorithm-wrote-this-how-would-you-even-know.html

A chi spetta il Copyright?

-- Beppe


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