48Tuttavia, alla luce dell’ubiquità dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet e del fatto che la portata della loro diffusione è in linea di principio universale (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 46), una domanda diretta alla rettifica dei primi e alla rimozione dei secondi è una e indivisibile e può di conseguenza essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno in forza della giurisprudenza risultante dalle sentenze del 7 marzo 1995, Shevill e a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, punti 25, 26 e 32) nonché del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punti 42 e 48), e non dinanzi a un giudice che non ha una siffatta competenza.
49 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.