La Corte europea di Giustizia, con sentenza 19 aprile 2012, ha sancito il seguente principio:

 

La direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, dev’essere interpretata nel senso che non osta all’applicazione di una normativa nazionale, istituita sulla base dell’articolo 8 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la quale, ai fini dell’identificazione di un abbonato a Internet o di un utente Internet, consenta di ingiungere ad un operatore Internet di comunicare al titolare di un diritto di autore ovvero al suo avente causa l’identità dell’abbonato al quale sia stato attribuito un indirizzo IP (protocollo Internet) che sia servito ai fini della violazione di tale diritto, atteso che tale normativa non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 2006/24.

 

Questo il link alla decisione: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121743&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1183443

 

Il principio così come espresso potrebbe lasciare attoniti, ma la motivazione pare più convincente…

 

Un caro saluto e buon 25 aprile a tutti.

Monica