Solo di recente ho focalizzato l'attenzione su una norma del TULPS che suona alquanto bizzarra nell'attuale "società dell'informazione". Art. 134 TULPS, comma primo: - - - - - "Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o RICERCHE o di RACCOGLIERE INFORMAZIONI per conto di privati." - - - - - Premesso che si tratta di una palese reminiscenza del ventennio (il testo originario del TULPS è del 1931), la norma risulta formalmente ancora vigente e ci sono ancora soggetti titolari di questa famigerata licenza. Secondo voi una cosa del genere ha ancora ragion d'essere? La norma, per come è scritta, pur rivolgendosi "formalmente" alle agenzie di investigazioni, sembra colpire tout court qualsiasi ente che fa ricerche e raccoglie dati/informazioni. Non trovate? Un caro saluto. -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org | http://www.array.eu