Anzitutto una apprezzamento per le osservazioni, in questi giorni stavo lavorando ad un articoletto sull'art 68 del CAD per Lo Stato Civile Italiano e ne terrò certamente conto.
Se condivido il senso generale delle considerazioni e sono d'accordo sul fatto che si possa fare di più per il software libero, da operatore interno alla PA devo però dire che si tratta comunque di un passo importante.
Al momento il mio timore maggiore è che verrà ignorato, più che essere insifficiente, ed anche per questo volevo contribuire a diffonderne la conoscenza.
Il solo fatto di dovere "valutare" l'acquisto di un software è già, per molti (troppi) uffici una rivoluzione, dato che per anni si è dato per scontato che il computer debba arrivare con windows ed office preinstallati, esattamente come un'auto deve arrivare con volante e ruote. Mutare questo modo di pensare è già un passo difficile, non mi sembra del tutto sbagliato che il Legislatore abbia voluto un approccio più graduale (quali che siano i motivi della scelta)

Buona settimana a tutti

Diego

> Date: Sat, 9 Feb 2013 22:40:33 +0100
> From: meo@polito.it
> To: nexa@server-nexa.polito.it
> Subject: [nexa] UN PASSO INDIETRO PER IL SOFTWARE LIBERO
>
>
> Vi sono uomini “che contano” che non amano fare un passo indietro, ma
> preferiscono far fare “passi indietro” a iniziative non gradite dai loro
> amici o protettori. Temiamo che sia questa l’amara riflessione a cui
> induce l’ultima modifica dell’art. 68 del D. Lgs. 82/2005 (detto “Codice
> dell’Amministrazione Digitale” o C.A.D.) introdotta nello scorso mese di
> dicembre con la L.221/2012 di conversione del D.L. 179/2012.
> Ricordiamo un po’ di storia per comprendere la dimensione di quel passo
> indietro.
> Il ministro Lucio Stanca del secondo Governo Berlusconi, sulla base
> delle indicazioni di una commissione di esperti da lui stesso
> costituita, firmò nel dicembre del 2005 una direttiva ministeriale che
> precisava i criteri da adottare nella scelta di un prodotto o soluzione
> software da parte della P.A.. Nella lista di quelli che potremmo
> chiamare i “criteri Stanca” comparivano anche il costo di uscita (ossia
> il costo associato alla sostituzione di un prodotto precedentemente
> installato con uno migliore), il potenziale interesse di altre
> amministrazioni al riuso, la valorizzazione delle competenze tecniche
> acquisite, la più agevole interoperabilità, l'uso di formati ed
> interfacce aperte, l'indipendenza da un unico fornitore o da un'unica
> tecnologia proprietaria, la disponibilità del codice sorgente per
> ispezione e tracciabilità. Chiunque si intenda di informatica sa che se
> quei criteri fossero stati adottati realmente, con ogni probabilità la
> nostra P.A. oggi acquisirebbe quasi esclusivamente software libero.
> “Sfortunatamente” nel trasferimento delle regole della Direttiva Stanca
> nell'art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, i criteri
> individuati in quella Direttiva furono eliminati e quindi la preferenza
> per il software libero fu "addomesticata". Così le pubbliche
> amministrazioni hanno continuato a scegliere senza un indirizzo
> “politico” di favore per il software libero quali software acquisire,
> con un costo per il nostro Paese dell’ordine di una decina di miliardi
> all'anno, cifra superiore ai risparmi teorici attesi da una “spending
> review”.
> Anche per questo molti salutarono con favore la modifica all'art. 68
> del C.A.D. introdotta la scorsa estate con la L. 134/2012 di conversione
> del D.L. 83/2012. Grazie ad un emendamento proposto da alcuni
> parlamentari, si affermò che l'acquisto di software in licenza
> (proprietario) fosse possibile solo quando la valutazione comparativa
> avesse dimostrato l'impossibilità di accedere a soluzioni in software
> libero o già sviluppate dalla P.A. ad un prezzo inferiore.
> La regola avrebbe potuto essere migliore: infatti mancava l'indicazione
> dei criteri per realizzare la scelta e si rimetteva all'Agenzia per
> l'Italia Digitale l'individuazione di questi criteri. Insomma: c'era
> motivo di sperare che le persone incaricate di individuare questi
> criteri, avendo a cuore l'interesse del Paese, avrebbero recuperato i
> criteri della Direttiva del 2005 che, negli ultimi anni, sono stati
> recuperati nel portato normativo di diverse leggi regionali (la Legge
> della Regione Piemonte n. 9/2009, la Legge della Regione Puglia n.
> 20/2012, ecc.).
> Ma, come anticipato all’inizio, la seconda modifica dell'art. 68 del
> C.A.D. introdotta con la L. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012
> nel dicembre scorso, lascia molto perplessi. Infatti, essa individua i
> criteri secondo i quali si deve realizzare la valutazione comparativa,
> ma, sorprendentemente, "dimentica" i risultati del lavoro della
> Commissione istituita da Stanca e della successiva Direttiva ed indica i
> seguenti criteri di comparazione:
> “a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
> acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
> b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
> aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la
> cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
> pubblica amministrazione;
> c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
> conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali,
> livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito”.
> Perché la nuova formulazione dei criteri di comparazione rappresenta un
> lungo passo indietro? Perché essa pare costruita ad arte per
> giustificare scelte diverse dall’adozione di software libero.
> Esaminiamo separatamente i tre criteri.
> “a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
> acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;”
> Non è giusto porre sullo stesso piano i costi delle licenze – una
> perdita secca per il Paese – e i costi di un’eventuale assistenza
> tecnica, che sono invece combustibile per il motore dello sviluppo
> locale, soprattutto quando sono accessori all'adozione di software
> libero, che produce anche altre importanti vantaggi (riuso, accesso al
> codice sorgente, ecc.). Chiaramente si è preferito anteporre gli
> interessi degli amici a quelli del Paese.
> “b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
> aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la
> cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
> pubblica amministrazione;”
> Quel “nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la
> cooperazione applicativa”
> pone sullo stesso piano gli standard aperti e gli standard di mercato
> (proprietari).
> “c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
> conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali,
> livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito”.
> Secondo una tesi difensiva del software proprietario citata spesso
> alcuni anni orsono, il software libero sarebbe più vulnerabile agli
> attacchi a causa della disponibilità del codice sorgente. E’ stato
> scientificamente dimostrato che è vero esattamente il contrario e che la
> cosiddetta “security through obscurity” è un punto di debolezza e non di
> forza. Tuttavia, scommetteremmo l’equivalente di una licenza per mille
> macchine che in virtù del punto c la vecchia tesi della poca sicurezza
> del software libero sarà riproposta per giustificare scelte diverse.
> Comunque, perché ignorare gli altri criteri che erano stati tanto
> lucidamente individuati dalla Direttiva del 19 Dicembre 2005?
> Amara conclusione: come è difficile combattere contro i ricchi!
> Marco (Ciurcina) e Raf (Meo9
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