March 2, 2021
2:34 p.m.
L’accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all’ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica. Il diritto dell’Unione osta, peraltro, ad una normativa nazionale che attribuisca al pubblico ministero la competenza ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati suddetti al fine di condurre un’istruttoria penale (Sentenza nella causa C-746/18 H.K. / Prokuratuur) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/ cp210029it.pdf