La sentenza ha una argomentazione piuttosto elaborata. Ad una prima lettura mi sembra che rispetto ad una prospettiva _materiale_ dell'oggetto dell'appropriazione si entri in una di natura più _relazionale_. L'oggetto dell'appropriazione non è tanto la fisicità della "cosa mobile" quanto la relazione che emerge tra i suoi elementi in quanto parte di un sistema che compie una funzione e che ha valore patrimoniale. Inoltre viene posto in risalto che copiare e cancellare è ben diverso che copiare e basta (che equivarrebbe a "presa di conoscenza"). <https://www.altalex.com/documents/news/2020/04/30/appropriazione-indebita-fi...> [...] 1.4. La Corte non ignora l'esistenza di ragioni di ordine testuale, sistematico e di rispetto dei principi fondamentali di stretta legalità e tassatività delle norme incriminatrici, che potrebbero contrastare la possibilità di qualificare i files come beni suscettibili di rappresentare l'oggetto materiale dei reati contro il patrimonio. Occorre, però, approfondire la valutazione considerando la struttura del file, inteso quale insieme di dati numerici tra loro collegati che non solo nella rappresentazione (grafica, visiva, sonora) assumono carattere, evidentemente, materiale; va, altresì, presa in esame la trasferibilità dei files tra dispositivi che li contengono, oltre che nell'ambiente informatico rappresentato dalla rete Internet; allo stesso tempo, occorre interpretare talune categorie giuridiche che, coniate in epoche in cui erano del tutto sconosciute le attuali tecnologie informatiche, devono necessariamente esser nuovamente considerate, al fine di render effettiva la tutela cui mirano le disposizioni incriminatrici dei delitti contro il patrimonio. 1.5.1. Nel sistema del codice penale la nozione di cosa mobile non è positivamente definita dalla legge, se non dalla ricordata disposizione che equipara alla cosa mobile l'energia elettrica e ogni altra energia economicamente valutabile ("Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico": art. 624, comma 2, cod. pen.). Per altro, le più accreditate correnti dottrinali e lo stesso formante giurisprudenziale hanno delimitato la nozione penalistica di "cosa mobile" attraverso l'individuazione di alcuni caratteri minimi, rappresentati dalla materialità e fisicità dell'oggetto, che deve risultare definibile nello spazio e suscettibile di essere spostato da un luogo ad un altro (così rendendo possibile una delle caratteristiche tipiche delle condotte di aggressione al patrimonio, che è costituita dalla sottrazione della cosa al controllo del proprietario o del soggetto titolare di diritti sulla cosa). 1.5.2. Secondo le nozioni informatiche comunemente accolte (per tutte, le specifiche ISO), il file è l'insieme di dati, archiviati o elaborati (ISO/IEC 2382-1:1993), cui sia stata attribuita una denominazione secondo le regole tecniche uniformi; si tratta della struttura principale con cui si archiviano i dati su un determinato supporto di memorizzazione digitale. Questa struttura possiede una dimensione fisica che è determinata dal numero delle componenti, necessarie per l'archiviazione e la lettura dei dati inseriti nel file. Le apparecchiature informatiche, infatti, elaborano i dati in essi inseriti mediante il sistema binario, classificando e attribuendo ai dati il corrispondente valore mediante l'utilizzo delle cifre binarie (0 oppure 1: v. ISO/IEC 2382:2015 - 2121573). Le cifre binarie (bit, dall'acronimo inglese corrispondente all'espressione binary digit) rappresentano l'unità fondamentale di misura all'interno di un qualsiasi dispositivo in grado di elaborare o conservare dati informatici; lo spazio in cui vengono collocati i bit è costituito da celle ciascuna da 8 bit, denominata convenzionalmente byte (ISO/IEC 2382:2015 - 2121333). Com'è stato segnalato dalla dottrina più accorta che si è interessata di questa tematica, «tali elementi non sono entità astratte, ma entità dotate di una propria fisicità: essi occupano fisicamente una porzione di memoria quantificabile, la dimensione della quale dipende dalla quantità di dati che in essa possono esser contenuti, e possono subire operazioni (ad esempio, la creazione, la copiatura e l'eliminazione) tecnicamente registrate o registrabili dal sistema operativo». 1.5.3. Questi elementi descrittivi consentono di giungere ad una prima conclusione: il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l'esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati. L'assunto da cui muove l'orientamento maggioritario, giurisprudenziale e della dottrina, nel ritenere che il dato informatico non possieda i caratteri della fisicità, propri della "cosa mobile" (nella nozione penalistica di quel termine) non è, dunque, condivisibile; al contrario, una più accorta analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni del tutto diverse. 1.5.4. Resta, insuperabile, la caratteristica assente nel file, ossia la capacità di materiale apprensione del dato informatico e, quindi, del file; ma occorre riflettere sulla necessità del riscontro di un tale requisito - non desumibile dai testi di legge che regolano la materia - perché l'oggetto considerato possa esser qualificato come "cosa mobile" suscettibile di divenire l'oggetto materiale delle condotte di reato e, in particolare, di quella di appropriazione. 1.6. Tra i presupposti che la tradizione giuridica riconosce come necessari per ravvisare le condotte di sottrazione e impossessamento (o appropriazione) di cose mobili, il criterio della necessaria detenzione fisica della cosa è quello che desta maggiori perplessità. Se la ratio, sottesa alla selezione delle classi di beni suscettibili di formare oggetto delle condotte di reato di aggressione all'altrui patrimonio, è agevolmente individuabile nella prospettiva della correlazione delle condotte penalmente rilevanti (essenzialmente, quelle che mirano alla sottrazione della disponibilità di beni ai soggetti che siano titolari dei diritti di proprietà o di possesso sulle cose considerate) all'attività diretta a spogliare il titolare del bene dalla possibilità di esercitare i diritti connessi all'utilizzazione del bene, è chiaro che la sottrazione (violenta o mediante attività fraudolente o, comunque, dirette ad abusare della cooperazione della vittima) debba presupporre in via logica la disponibilità, da parte dei soggetti titolari, dei beni su cui cade la condotta penalmente rilevante; ma anche in questo contesto deve prendersi atto che il mutato panorama delle attività che l'uomo è in grado di svolgere mediante le apparecchiature informatiche determina la necessità di considerare in modo più appropriato i criteri classificatori utilizzati per la definizione di nozioni che non possono rimanere immutabili nel tempo. [...] On 25/05/2020 08:30, Diego Giorio wrote:
Mi sembra che non sia ancora passato in lista:
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=58d623c7-984c-4f11-892b-9f9de...
Buona settimana
D.
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