Cara Silvia Bisi,
Grazie per aver rilanciato la discussione su questo punto interessante. Rispondo fra le righe del tuo messaggio:
-----Original Message-----
From: Silvia Bisi [mailto:silvia.bisi@polito.it]
Sent: 17 March 2010 17:03
To: T. Margoni
Cc: Maurizio Borghi (Staff); nexa@server-nexa.polito.it
Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
Cari tutti,
sto seguendo l'interessante discussione sulla sentenza spagnola e mi è
venuta la curiosità di controllare cosa effettivamente dica il secondo
comma dell'art. 31 citato dal giudice (per comodità riporto un link alla
Ley de propiedad intelectual:
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/Lpi.html).
Mi pare che un aspetto che è stato tralasciato nella sentenza sia che in
Spagna, esattamente come in Italia, l'eccezione della copia per uso
personale vale "cuando se lleve a cabo por una persona física para su
uso privado", al di là dell'accesso più o meno legale, che rappresenta
un altro problema ancora.
· Su questo non ci sono dubbi. La copia dev'essere fatta da una persona fisica per uso privato.
Certo, in Italia il 71-sexies l.d.a. precisa espressamente che la copia
non può essere effettuata da terzi, ma credo che il fatto che la legge
spagnola parli di una persona fisica per il *suo* uso privato non lasci
molto spazio all'immaginazione (si noti anche che, di seguito,
l'articolo 31.2 pone come condizione anche che "la copia obtenida no sea
objeto de una utilización colectiva", oltre che, ovviamente, "lucrativa").
· Sono due questioni diverse. Il limite per cui la copia non puo' essere effettuata da terzi (che esiste in pochi paesi tra cui l'Italia) significa che la copia deve essere fatta dalla stessa persona fisica che ne fruisce. Invece, “uso privato” (o anche “suo uso privato”) significa che l’uso deve restare nella sfera privata della persona fisica. Rientrano nella sfera privata anche atti come prestare la copia a un amico, vedere la copia privata di un video in famiglia ecc. Quando invece l’uso e’ “collettivo” (i.e. pubblico), allora l’eccezione non vale piu’.
In questo senso ed in questo contesto mi sembrerebbe perciò venir meno
anche la distinzione fra legalità dell'accesso e della fonte, nel senso
che se solo la prima persona può legalmente ottenere una copia
dell'opera protetta per il suo uso personale, qualsiasi copia ulteriore
si pone fuori dall'eccezione, poichè il trasferimento a terzi, a
qualsiasi titolo, esula dall'uso personale... è l'accesso stesso quindi,
IMHO, ad essere "non consentito" al terzo, mentre la fonte, al
contrario, è perfettamente "legale", poichè l'eccezione riguarda la
prima copia dell'opera protetta, e non le copie "di secondo grado".
· No, perche’ non e’ vero che “il trasferimento a terzi a qualsiasi titolo esula dall’uso personale” – come dimostra l’esempio della copia prestata a un amico (modo perfettamente lecito di avere accesso all’opera, non e’ vero?). Esula dall’uso personale la distribuzione al pubblico.
Ovviamente sarò ben lieta di essere contraddetta, anche perchè, in ogni
caso, questo giudice mi fa una gran simpatia... :-)
· Allora spero che le mie “contraddizioni” ti abbiano allietato!
Un caro saluto,
Silvia
T. Margoni wrote:
> si e' vero, la legalita' dell'accesso e non della fonte e' un punto
> molto interessante, cui non avevo dato adeguata attenzione!
>
> thomas
>
> On 03/17/2010 03:24 AM, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
>
>> Caro Thomas,
>> E' probabile che la sentenza non resistera' in appello, e hai senz'altro ragione a sottolineare che il ragionamento sul diritto di comunicazione al pubblico e' superficiale (anche se non e' che, di solito, i ragionamenti contrari trasudino "profondita'" nelle sentenze... vedremo i giudici d'appello come se la caveranno!). Secondo me la parte piu' apprezzabile della sentenza e' dove sostiene che l'eccezione per copia privata si applica anche quando l'originale e' un "falso". Questo principio sacrosanto e' finito sotto attacco in molti paesi, ed e' positivo che almeno una corte lo abbia ribadito "apertis verbis".
>> Un caro saluto a tutti
>> Maurizio
>>
>> ____________________
>> Dr. Maurizio Borghi
>> Convenor PG Certificate in Intellectual Property
>> Brunel Law School
>> Brunel University, West London
>> Uxbridge, Middlesex
>> UB8 3PH UK
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>> Fax +44 (0)1895 810476
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>> -----Original Message-----
>> From: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of T. Margoni
>> Sent: 16 March 2010 17:36
>> To: nexa@server-nexa.polito.it
>> Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>>
>> On 03/16/2010 12:58 PM, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
>>
>>> 2. Lo scambio di file non e' violazione del diritto di comunicazione al pubblico, perche' e' perfettamente plausibile che lo scambio avvenga tra un numero ristretto di persone (dunque non "pubblico") e per scopi ne' direttamente ne' indirettamente commerciali. Inoltre, e' plausibile che un utente di reti p2p si limiti a scaricare senza mettere i propri file a disposizione degli altri utenti, o che lo scambio di file coinvolga opere non protette da diritto d'autore o non nel repertorio della SGAE.
>>>
>> perfetto, ma quanti giudici illuminati (soprattutto non di un juzgado
>> mercantil) ci siano che possano sostenere questo secondo punto?
>>
>> th
>>
>>
>>
>>
>>
>>> Un caro saluto
>>>
>>> Maurizio
>>>
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>>> -----Original Message-----
>>> From: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of T. Margoni
>>> Sent: 16 March 2010 16:21
>>> To: nexa@server-nexa.polito.it
>>> Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>>>
>>> sara' interessante l'appello...
>>>
>>> in realta' comunque, piu' che sul p2p la sentenza riguarda l'hosting di
>>> links a retip2p e tracker, il sito in questione non ospitava alcun
>>> materiale, ne pubblicita' e questo e' il motivo esso e' stato assolto...
>>>
>>>
>>> On 03/16/2010 10:59 AM, Oreste Pollicino wrote:
>>>
>>>> molto interessante, grazie molte
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> op
>>>> ----- Messaggio originale -----
>>>> Da: "lilla montagnani" <lilla.montagnani@unibocconi.it>
>>>> A: nexa@server-nexa.polito.it
>>>> Cc: "juancarlos" <juancarlos.demartin@polito.it>
>>>> Inviato: Martedì, 16 marzo 2010 12:28:49 GMT +01:00 Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
>>>> Oggetto: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Ciao a tutti,
>>>>
>>>>
>>>> segnalo questa sentenza spagnola, se ancora non fosse passata la notizia in lista. Ancora non l'ho letta ma credo sia interessante.
>>>>
>>>>
>>>> "Spagna, storica sentenza: siti peer to peer non violano diritto d'autore"
>>>>
>>>>
>>>> la stessa notizia anche qui:
>>>> http://www.mtvnews.it/2-news/cronaca/spagna-i-siti-peer-to-peer-non-violano-il-diritto-dautore/
>>>> dove in fondo alla pagina c'è il link alla sentenza in spagnolo: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/13/sentenciaelrincondejesus.pdf
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> lillà montagnani
>>>>
>>>>
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>>>> Università Bocconi
>>>> Department of Law
>>>> via Roentgen 1
>>>> 20136 Milano Italy
>>>> +39 02 58365128
>>>> ssrn: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=477070
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>>>> COUNTER - Research on Counterfeiting and Piracy
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Silvia Bisi
NEXA Center for Internet & Society
Politecnico di Torino - Dipartimento di Automatica e Informatica
C.so Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino