*** molte grazie ad entrambi, LA -----Messaggio originale----- Da: MANTELERO ALESSANDRO [mailto:alessandro.mantelero@polito.it] Inviato: lunedì 7 novembre 2011 8.54 A: Marco Scialdone; lorenzo albertini Cc: <nexa@server-nexa.polito.it> Oggetto: Re: [nexa] R: denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino qui testo e osservazioni: http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/022237.aspx Avv. Alessandro Mantelero, PhD Confirmed Assistant Professor http://staff.polito.it/alessandro.mantelero Department of Production Systems and Business Economics Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 10129 Torino - Italy On Mon, 7 Nov 2011 08:37:04 +0100 Marco Scialdone <marcoscialdone@gmail.com> wrote:
Se non sbaglio è stato pubblicato da Altalex qualche tempo fa
Avv. Marco Scialdone Mobile: +393470830540 Blog: http://scialdone.blogspot.com
Il giorno 07/nov/2011, alle ore 08:28, "lorenzo albertini" <lorenzoalbertini.vr@gmail.com> ha scritto:
*** molto interessante , ma … è possibile leggerne il testo integrale on line? grazie lorenzo albertini
Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Mauro Alovisio Inviato: domenica 6 novembre 2011 20.19 A: nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: [nexa] denominazione gruppo costituito all'interno di facebook e segni distintivi ordinanza del Tribunale di Torino
gent.mi segnalo da altra lista news sulla denominazione di un gruppo su facebook e segni distintivi (v. ordinanza del Trib. Torino, Ord. 6-7-2011. Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale) http://t.co/ldRiF6Lr
mi scuso qualora fosse già postata
cordiali saluti
Mauro Alovisio
http://t.co/ldRiF6Lr La denominazione di un Gruppo Facebook costituisce segno distintivo atipico (Trib. Torino, Ord. 6-7-2011) Il Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con l’Ordinanza del 6-07-2011, pronunciata nel Procedimento nr. 19145, R.G. 2011, si è interrogato sulla qualificazione giuridica della denominazione di un “Gruppo” costituito all’interno di Facebook. Il Tribunale ha ritenuto che nell’ipotesi in cui il soggetto che avvia i contatti e calamita le “amicizie virtuali” di un “Gruppo” costituito all’interno di Facebook è dichiaratamente un imprenditore, il tenore dei rapporti con gli utenti del Gruppo normalmente operanti in un ambito meramente sociale, muta e si intride di rilevanza economica e di potenzialità commerciale. Pertanto il “Gruppo” costituito all'interno del social network Facebook può rappresentare un caso di segno distintivo atipico, suscettibile di tutela contro l'interferenza confusoria, quantomeno ai sensi dell'art.2598, n.1, cod. civ.., che protegge, in generale, anche i "segni legittimamente usati da altri" quale fattispecie espressamente considerata di atto idoneo a creare confusione con i prodotti e l'attività del concorrente. La vicenda de qua trae origine dalla realizzazione del Gruppo Facebook della società Alfa S.r.l. da parte di un dipendente di quest’ultima. Nella relativa pagina erano presenti riferimenti ai prodotti (abbigliamento sportivo) commercializzati dalla Società Alfa, nonché un collegamento ipertestuale al sito internet della società medesima. Successivamente alla dipartita del dipendente dalla società Alfa, quest’ultimo ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa a favore della società Beta S.r.l. (di cui era titolare la moglie), attiva nel medesimo settore merceologico ed ha provveduto a modificare il nome del Gruppo in questione da Alfa a Beta, modificando, di conseguenza, il collegamento ipertestuale, ma lasciando inalterati alcuni riferimenti ai prodotti commercializzati dalla società Alfa, nonché al marchio di quest’ultima. Inoltre, il soggetto in questione ha provveduto ad inviare comunicazioni scritte a tutti i contatti del Gruppo, invitandoli ad andare a visitare il sito della società Beta, espressamente definito come “nuovo sito internet della società Alfa”. Pertanto, il Tribunale adito, riconoscendo che la creazione di un Gruppo Facebook, in siffatta ipotesi mirasse allo sfruttamento delle potenzialità di Internet e del notissimo social network per la realizzazione di una molteplicità di contatti privilegiati e interattivi con soggetti interessati a una determinata categoria di prodotti (l’abbigliamento sportivo), ha, quindi sostenuto che tale strumento avrebbe perciò acquisito una precisa rilevanza economica, costituendo un segno distintivo atipico, tutelabile ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., contro l’interferenza confusoria. Il Tribunale ha giustificato la propria interpretazione, sottolineando come la Suprema Corte (Cass.civ. 3.12.2010 n.24620), avesse attribuito rilievo in questa prospettiva all'uso di segni distintivi atipici (dominio internet) in presenza di una funzione pubblicitaria e suggestiva del segno, finalizzata ad attrarre il consumatore nell'orbita dell'imprenditore, che si identifica e segnala sul mercato, nella fattispecie nella rete Internet. Restava, infine, da stabilire se il mero fatto della creazione dell’originario Gruppo Facebook da parte dell’allora dipendente della società Alfa potesse o meno comportare l’acquisizione della piena titolarità dei diritti sul medesimo Gruppo da parte di quest’ultimo. Il Tribunale ha, però, rilevato che l’attività tesa a creare il più volte menzionato Gruppo Facebook era stata posta in essere dal dipendente nell’interesse esclusivo della Società di appartenza, a nulla, peraltro, rilevando le specifiche regole di Facebook in materia di creazione e/o modifica dei contenuti immessi dagli utenti. Le suddette regole, nell’opinione dell’organo giudicante, non possono costituire, infatti, una lex specialis suscettibile di derogare alle norme cogenti dell’ordinamento. Ciò premesso, il Tribunale, riscontrando gli elementi sintomatici della confusione e dello sviamento di clientela a favore della nuova società Beta ha, quindi, imposto ai resistenti, ex. artt. 669 sexies e 700 c.p.c., nonché 131 C.p.i, il ripristino della originaria denominazione del Gruppo e l’astensione da qualsivoglia futuro intervento sul predetto Gruppo.Visualizza altro
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