Ascensori a parte, sarebbe interessante capire se ad oggi tutti i provider hanno provveduto al 1 luglio a cancellare i dati anteriori al luglio 2015 x voce e al luglio 2016 per il traffico telematico. Io dubito. In tutte queste norme c’è poi una ipocrisia di fondo: la norma in apparente aderenza con la sentenza della ECJ del 2014 sembra individuare i gravi reati cui è finalizzata la data retention, reati che per altro solo in minima parte hanno a che fare con il terrorismo: poiché ovviamente non si sa a monte chi sarà indagato e per cosa, le Telco tengono tutto, ex lege, per sei anni. A quel punto le Procure, i P.M., posto che per i metadati non è previsto l’intervento del Giudice, possono chiedere (e chiedono) per qualsiasi cosa e usualmente la Telco danno, non avendo alcun interesse a negare accesso ad una Procura a dati che hanno, ammesso che possano/debbano negare l’accesso, sindacando un ordine di un P.M... Basta guardare l’unico report che interessa l’Italia (quello di Vodafon UK, ‘chè ovviamente non c’è provider italiano che si periti di fare un transparency report) per capire di cosa stiamo parlando, ovvero otre 605.000 richieste nel 2015 solo di metadati, solo per vodafon, il numero più alto nel mondo. Ma tanto sono solo metadati… C. Da: nexa [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Fabio Pietrosanti - Lists Inviato: venerdì 21 luglio 2017 15:10 A: nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: [nexa] Data Retention a 6 anni infilato in emendamento su sicurezza ascensori Ciao a tutti, è stato votato un emendamento a una normativa sulla sicurezza degli ascensori in cui viene infilata la data retention di 6 anni per dati telefonici e dati telematici. http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0837 <http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0837&tipo=documenti_seduta&pag=> &tipo=documenti_seduta&pag= E' in se un atto grave, che ora andrà al Senato in votazione, potenzialmente passando inosservato come "sicurezza degli ascensori" ma che avrebbe un drammatico impatto sui diritti civili di tutti gli italiani nonché comportare obblighi onerosi per operatori telefonici e di telecomunicazioni. E' importante che sia noto quanto sta accadendo e che su tutti i fronti giuridici, economici, industriali, attivistici, istituzionali e polici si informi il Senato di quanto sta accadendo. ART. 12-bis. (Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori). Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente: Art. 12-ter. – (Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). – 1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci tenuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in settantadue mesi. 12-bis. 020. Verini, Berretta, Mucci. Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente: Art. 12-ter. – (Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). – 1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci tenuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in settantadue mesi. 12-bis. 020.(Testo modificato nel corso della seduta) Verini, Berretta, Mucci. (Approvato)