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Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor SHARPSTON nella causa C-355/12, Nintendo Co. Ltd /PC Box Srl, 9Net Srl

 

(Misure tecnologiche per impedire atti non autorizzati dal titolare del diritto e l’uso di giochi diversi)

 

 

Nintendo produce consolle (le «DS» e le «Wii») e videogiochi e li struttura in modo tale che essi devono riconoscersi vicendevolmente mediante lo scambio di informazioni cifrate affinché i giochi possano essere giocati. L’intenzione è di garantire che solo giochi prodotti dal fabbricante, possano essere giocati su dette consolle e di evitare in tal modo l’uso delle consolle per giocare copie non autorizzate dei giochi.

PC Box produce dispositivi («mod chips» e «game copiers»),che possono eludere l’effetto di blocco del necessario scambio di informazioni cifrate tra i giochi e le consolle della Nintendo.

Nintendo vuole impedire la commercializzazione dei dispositivi della PC Box che consentono di usare sulle consolle Nintendo videogiochi non originali.

Il Tribunale di Milano chiede alla Corte di giustizia UE se la tutela della direttiva 2001/29 sull’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione si estenda a dispositivi installati in hardware nonché a codici cifrati contenuti nell’opera protetta, anche se l’interoperabilità tra i dispositivi e i prodotti viene così limitata. Sottolinea che le misure della Nintendo hanno l’effetto non soltanto di consentire unicamente l’uso dei giochi della Nintendo, ma anche di evitare che i suoi giochi siano giocati su un’altra consolle, limitando pertanto l’interoperabilità e la scelta del consumatore.

Nelle sue conclusioni odierne l’Avvocato generale analizza il videogioco (che è un tipo di programma per elaboratore) anche alla luce della direttiva 2009/24 sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Ricorda che la Corte ha già dichiarato che la direttiva 2009/24 costituisce una lex specialis rispetto alle disposizioni della direttiva 2001/29 (Sentenza del 3 luglio 2012, UsedSoft, C-128/11, v. comunicato stampa).

L’Avvocato generale ricorda innanzitutto che la Corte non può trarre alcuna conclusione se lo scopo reale della Nintendo sia prevenire la copiatura non autorizzata dei suoi giochi e/o ottenere vantaggi commerciali, escludendo l’interoperabilità con altri prodotti e l’esito del procedimento principale dipenderà da valutazioni di merito che spettano esclusivamente al giudice nazionale.

L’Avvocato generale constata che le misure della Nintendo impediscono o limitano anche atti per i quali non è necessaria la sua autorizzazione (l’uso di consolle Nintendo per giocare giochi diversi da quelli della Nintendo o l’uso di giochi della Nintendo su consolle diverse). Nella misura in cui sono generati tali altri effetti, la direttiva 2001/29 non prevede alcuna protezione legale alle misure tecnologiche. Un’eventuale protezione sembrerebbe del tutto ingiustificata.

Ritiene che il giudice nazionale deve esaminare se, allo stato attuale della tecnologia, l’effetto desiderato di impedire o limitare atti che richiedono l’autorizzazione del titolare del diritto possa essere raggiunto senza impedire o limitare anche atti per i quali siffatta autorizzazione non è richiesta. Bisogna chiedersi se la Nintendo avrebbe potuto proteggere i suoi giochi senza impedire o limitare l’uso delle sue consolle per giochi «homebrew». Si tratta quindi di verificare la proporzionalità delle misure (se perseguano un obiettivo legittimo, siano idonee a raggiungerlo e non vadano otre quanto necessario al suo conseguimento).

In particolare il giudice nazionale deve verificare il grado di restrizione di atti che non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto (chiedendosi quali categorie di atti vengono di fatto impedite o limitate se le misure tecnologiche di Nintendo vengono applicate e non sono eluse) e se misure diverse avrebbero potuto determinare un’interferenza minore, pur offrendo una tutela analoga dei diritti del titolare.

L’Avvocato generale ritiene poi che la destinazione peculiare attribuita dalla Nintendo alla consolle non sia rilevante per definire se debba essere accordata tutela contro l’offerta di dispositivi della PC Box. E’ invece  rilevante considerare i fini ultimi o gli usi dei dispositivi della PC Box.

Se i dispositivi della PC Box sono utilizzati principalmente per fini diversi da quello di consentire la violazione di diritti esclusivi, non violano alcuno dei diritti esclusivi garantiti dalla direttiva 2001/29, ed esistono forti indicazioni per affermare che le misure tecnologiche della Nintendo non sono proporzionate. Per contro, se i dispositivi PC Box sono usati principalmente al fine di violare diritti esclusivi, risulterebbe chiaramente evidente che le misure Nintendo sono proporzionate. Di conseguenza, al fine di determinare se le misure tecnologiche della Nintendo possano beneficiare in generale di protezione legale e se debba essere accordata tutela contro la commercializzazione dei dispositivi della PC Box, sarà rilevante una valutazione quantitativa delle finalità ultime per le quali le misure tecnologiche vengono eluse mediante i dispositivi.

L’Avvocato generale ricorda infine che l’applicazione di misure tecnologiche che proteggono diritti esclusivi non dovrebbe interferire con i diritti degli utenti di compiere atti non soggetti ad autorizzazione. Tuttavia, nella misura in cui i diritti degli utenti non sono diritti fondamentali, deve ricevere il debito riconoscimento anche l’importanza di proteggere i diritti d’autore.

L’Avvocato generale suggerisce alla Corte di rispondere come segue:

(1)        L’espressione «misure tecnologiche», ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore nella società dell’informazione può comprendere misure incorporate non solo nelle stesse opere protette, ma anche in dispositivi destinati a consentire l’accesso a dette opere;

(2)        Al fine di stabilire se le misure di tale tipo beneficino di protezione, allorché hanno l’effetto di impedire o limitare non solo atti che richiedono l’autorizzazione del titolare, ma anche atti che non la richiedono, un giudice nazionale deve verificare se esse rispettino il principio di proporzionalità e se, allo stato attuale della tecnologia, il primo effetto possa essere ottenuto senza produrre il secondo, o producendolo in misura ridotta.

(3)        Al fine di stabilire se debba essere accordata protezione contro la fornitura di dispositivi, prodotti, componenti o servizi, non è necessario considerare la peculiare destinazione attribuita dal titolare dei diritti ad un dispositivo progettato per consentire l’accesso alle opere protette. Per contro, costituisce un elemento rilevante la misura in cui i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi contro i quali è richiesta protezione sono utilizzati, o possono esserlo, per finalità legittime diverse da quella di consentire atti che richiedono l’autorizzazione del titolare dei diritti.

V. il testo integrale delle conclusioni.

 

N.B. Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa.

 

La sentenza verrà pronunciata prossimamente, in data che vi sarà comunicata.

Si segnala che l Bundesgerichtshof ha presentato alla CGUE una questione specifica relativa all’applicabilità della direttiva 2009/24 ai videogiochi del tipo controverso (Causa C-458/13, Grund e Nintendo).

 

 

 

Estella Cigna Angelidis

Unità Stampa e Informazione – Sezione IT e GR

Direzione Protocollo e Informazione

Corte di giustizia UE

00352.4303 2582 / 3552