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CARTA ETICA DIGITALE 
13 ottobre 2009 

 

Art.1 (Opportunità digitale) 
A chiunque deve essere universalmente garantita l’opportunità di accedere ad 
Internet per la diffusione del proprio libero pensiero 

 

Art.2 (Sviluppo) 
I Governi favoriscono l'accesso locale ad Internet quale sviluppo democratico della 
Societa' dell’Informazione. 

 

Art.3 (Promozione) 
Art 3 I Governi sostengono l'utilizzo di Internet sviluppando procedure di 
governance che assicurino trasparenza, efficacia e tempestività nei rapporti tra 
Stato e cittadino. 

 

Art.4 (Rispetto) 
Chiunque nell'utilizzo di Internet e' chiamato al rispetto della risorsa tecnologica 
nell’interesse proprio e della collettività. 

 

Art.5 (Verifica) 
Chiunque nella diffusione di informazioni deve accertare e verificare, prima delle 
divulgazione delle stesse, la veridicità della fonte. 

 

Art.6 (Segreto) 
Chiunque condivide informazioni in Internet non è tenuto a rivelare la fonte 
dell’informazione se non su richiesta dell'autorità giudiziaria. 

 

Art.7 (Anonimato) 
Chiunque può ricorrere a sistemi di anonimizzazione etica qualora il Governo del proprio 
Paese ponga in atto azioni lesive verso i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo. 

 

Art.8 (Compilazione) 
Chiunque scrive ed esegue un codice o un algoritmo informatico deve rispettare i 
diritti personali e patrimoniali altrui. 

 

Art.9 (Standard) 
Chiunque scrive ed esegue un codice o un algoritmo informatico deve porre ogni 
azione affinchè sia possibile garantire l’interoperabilità dei sistemi. 

 

Art.10 (Gratuità) 
Chiunque produce e diffonde liberamente la propria conoscenza non è tenuto alla 
corresponsione di alcuna tassa o esser sottoposto a vincoli di controllo.