Scusa Giorgio,

potrei anche in parte esser d’accordo se non fosse che il Tribunale non compie affatto il tuo procedimento logico ( logico ma a mio modesto parere contrastabile e non aderente a diverse decisioni della Corte di Giustizia-cfr Cause riunite da C-236/08 a C-238/08 su Google adwords- ) ma il Tribunale afferma chiaramente che :

Concludendo, i motori di ricerca organizzano informazioni (sia estratte da data-base propri o trovate in rete attraverso spiders) che sono offerte, cosÌ organizzate, all'utente.  Google è un hoster provider, vale a dire un soggetto che si limita ad offrire ospitalità ad un sito internet - gestito da altri in piena autonomia - sui propri servers.”

Dunque quanto meno per search il Tribunale riconosce, a torto o a ragione, la qualifica di host per Google con applicazione della 70/2003, escludendo per giunta  esplicitamente quella di content.

Allora vedi che il tuo ragionamento (comunque pregevole) non è affatto presente nel provvedimento. E’ questo che rende debole e criticabile in diritto la decisione, che rimane confusa e non condivisibile in diritto.

 

 


Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Giorgio Spedicato
Inviato: venerdì 8 aprile 2011 16.08
A: Paolo Brini
Cc: nexa@server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] R: diffamazione via autocompletion

 

E' assolutamente una spiegazione, ma ammetto (facendo il mea culpa) che è una spiegazione in "legalese". Provo ad essere meno sintetico.

 

Il regime sulla responsabilità degli intermediari previsto dalla direttiva 2000/31/CE non è relativo a qualunque attività svolta dagli ISP, né è relativo ai "servizi della società dell'informazione" in genere, come definiti dall'art. 2, lett. a). 

 

Il regime sulla responsabilità degli intermediari è, invece, relativo ai soli servizi menzionati dalla direttiva, ovvero "mere conduit", "caching" e "hosting". 

 

La responsabilità degli intermediari per la fornitura di servizi diversi ed ulteriori rispetto a "mere conduit", "caching" e "hosting" non è pertanto disciplinata dalla direttiva, ma resta soggetta ai principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale. 

 

Prova indiretta di quanto sopra è l'art. 21.2 della direttiva, il quale individua, in sede di riesame della direttiva, la "necessità di proposte relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di servizi di motori di ricerca". E' piuttosto evidente che se la disciplina della responsabilità degli ISP per la fornitura di link e per il servizio di web search fosse quella di cui agli artt. 12-15 della direttiva, non ci sarebbe alcuna "necessità di proposte" in merito, in sede di riesame della direttiva.

 

Ora, il servizio di autocomplete, con il quale Google fornisce suggerimenti in fase di ricerca, consiste forse nel fornire un accesso alla rete di comunicazione (c.d. mere conduit)? Mi sembra di no.

 

Consiste allora nella memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni, fornite da un destinatario del servizio, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali informazioni ad altri destinatari (c.d. "caching")? Mi sembra di no anche in questo caso.

 

Consiste almeno nella memorizzazione di informazioni su richiesta di un destinatario del servizio (c.d. hosting)? La risposta, a mio avviso, è no anche stavolta.

 

Se, dunque, l'autocomplete non consiste nell'attività di mere conduit, di caching o di hosting, significa che nessuna di queste tre fattispecie ricorre nel caso in questione, che le corrispondenti norme della direttiva non sono applicabili all'autocomplete, e che, pertanto, sarà necessario ricorrere ai principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale.

 

Spero che, riformulato così, il pensiero sia più chiaro.

 

Ciao,

 

Giorgio

  

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 08 aprile 2011 13:02, Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com> ha scritto:

Il 08/04/2011 12:40, Giorgio Spedicato ha scritto:

Tralasciando la considerazione sociologica, mi sembra che la risposta giuridica alla domanda di fondo posta nell'ultima email possa essere che le ipotesi di limitazione di responsabilità previste dalla 70/2003 attengono a fattispecie (mere conduit, caching e hosting) le quali non ricorrono nel caso in questione.

 

Perché non ricorrono?

L'autocomplete non è più da considerare un servizio della società dell'informazione o siccome esso è stato deliberatamente manipolato da Google almeno in una occasione, allora diventa rilevante l'art. 12.1.c della 2000/31/EC... o altri motivi? Io non vedo riportata alcuna spiegazione... Dire "attengono a fattispecie le quali non ricorrono..." non è una spiegazione.

12.1

"...the service provider is not liable for the information transmitted, on condition that the provider:
 [...]
(c) does not select or modify the information contained in the transmission"

Ciao,
Paolo


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