Scusa Giorgio,
potrei anche in parte esser d’accordo
se non fosse che il Tribunale non compie affatto il tuo procedimento logico (
logico ma a mio modesto parere contrastabile e non aderente a diverse decisioni
della Corte di Giustizia-cfr Cause riunite da C-236/08
a C-238/08 su Google adwords- ) ma il Tribunale afferma chiaramente che :
“Concludendo,
i motori di ricerca organizzano informazioni (sia estratte da data-base propri
o trovate in rete attraverso spiders) che sono offerte, cosÌ organizzate,
all'utente. Google è un hoster provider, vale a dire un soggetto che si limita
ad offrire ospitalità ad un sito internet - gestito da altri in piena autonomia
- sui propri servers.”
Dunque quanto meno per search il Tribunale
riconosce, a torto o a ragione, la qualifica di host per Google con
applicazione della 70/2003, escludendo per giunta esplicitamente quella di
content.
Allora vedi che il tuo ragionamento
(comunque pregevole) non è affatto presente nel provvedimento. E’ questo che
rende debole e criticabile in diritto la decisione, che rimane confusa e non
condivisibile in diritto.
Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per
conto di Giorgio Spedicato
Inviato: venerdì 8 aprile 2011
16.08
A: Paolo Brini
Cc: nexa@server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] R:
diffamazione via autocompletion
E' assolutamente una spiegazione, ma ammetto (facendo il mea culpa) che
è una spiegazione in "legalese". Provo ad essere meno sintetico.
Il regime sulla responsabilità degli intermediari previsto dalla
direttiva 2000/31/CE non è relativo a qualunque attività svolta dagli ISP, né è
relativo ai "servizi della società dell'informazione" in genere, come
definiti dall'art. 2, lett. a).
Il regime sulla responsabilità degli intermediari è, invece, relativo
ai soli servizi menzionati dalla direttiva, ovvero "mere conduit",
"caching" e "hosting".
La responsabilità degli intermediari per la fornitura di servizi
diversi ed ulteriori rispetto a "mere conduit",
"caching" e "hosting" non è pertanto disciplinata dalla
direttiva, ma resta soggetta ai principi generali in materia di responsabilità
extracontrattuale.
Prova indiretta di quanto sopra è l'art. 21.2 della direttiva, il quale
individua, in sede di riesame della direttiva, la "necessità di proposte
relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti ipertestuali e di
servizi di motori di ricerca". E' piuttosto evidente che se la disciplina
della responsabilità degli ISP per la fornitura di link e per il servizio di
web search fosse quella di cui agli artt. 12-15 della direttiva, non ci sarebbe
alcuna "necessità di proposte" in merito, in sede di riesame della
direttiva.
Ora, il servizio di autocomplete, con il quale Google fornisce suggerimenti
in fase di ricerca, consiste forse nel fornire un accesso alla rete di
comunicazione (c.d. mere conduit)? Mi sembra di no.
Consiste allora nella memorizzazione automatica, intermedia e
temporanea di informazioni, fornite da un destinatario del servizio, effettuata
al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro di tali
informazioni ad altri destinatari (c.d. "caching")? Mi sembra di no
anche in questo caso.
Consiste almeno nella memorizzazione di informazioni su richiesta di un
destinatario del servizio (c.d. hosting)? La risposta, a mio avviso, è no anche
stavolta.
Se, dunque, l'autocomplete non consiste nell'attività di mere conduit,
di caching o di hosting, significa che nessuna di queste tre fattispecie
ricorre nel caso in questione, che le corrispondenti norme della direttiva non
sono applicabili all'autocomplete, e che, pertanto, sarà necessario ricorrere
ai principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale.
Spero che, riformulato così, il pensiero sia più chiaro.
Ciao,
Giorgio
Il giorno 08 aprile 2011 13:02, Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com> ha
scritto:
Il 08/04/2011 12:40, Giorgio Spedicato ha scritto:
Tralasciando la considerazione sociologica, mi sembra che la risposta giuridica alla domanda di fondo posta nell'ultima email possa essere che le ipotesi di limitazione di responsabilità previste dalla 70/2003 attengono a fattispecie (mere conduit, caching e hosting) le quali non ricorrono nel caso in questione.
Perché non ricorrono?
L'autocomplete non è più da considerare un servizio della società
dell'informazione o siccome esso è stato deliberatamente manipolato da Google
almeno in una occasione, allora diventa rilevante l'art. 12.1.c della
2000/31/EC... o altri motivi? Io non vedo riportata alcuna spiegazione... Dire
"attengono a fattispecie le quali non ricorrono..." non è una
spiegazione.
12.1
"...the service provider is not liable for the information transmitted, on
condition that the provider:
[...]
(c) does not select or modify the information contained in the
transmission"
Ciao,
Paolo
_______________________________________________
nexa mailing list
nexa@server-nexa.polito.it
https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa