Oct. 8, 2018
4:46 p.m.
Caro Marco, Puoi portare un esempio di "norme che limitino o vietino la circolazione dei dati personali nell'Unione per motivi diversi da quelli attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguarda al trattamento dei dati personali"? Per quanto riguarda gli accordi contrattuali che prevedano l'obbligo di tenere i dati personali nel territorio di un paese (o diversi paesi, escludendone altri) non includerei tale fattispecie nella categoria degli "obblighi di localizzazione", dato che, appunto, si tratta di accordi tra due o più parti, a cui si suppone la situazione descritta vada bene. Ammetto però che mi sfugge cosa tu intenda di preciso per "atti unilaterali" nello scenario di cui stiamo discutendo. Un altro esempio sarebbe utile. Ciao, grazie, Andrea On Mon, Oct 8, 2018 at 6:36 PM Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> wrote: > In data lunedì 8 ottobre 2018 17:11:54 CEST, Andrea Glorioso ha scritto: > > L'articolo 1(3) della GDPR (Oggetto e finalità) recita "*La libera > > circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né > > vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con > > riguardo al trattamento dei dati personali*"; ovviamente, nella misura in > > cui gli Stati Membri applichino correttamente tutte le misure previste > > dalla GDPR medesima! > L'articolo 1(3) del GDPR non impedisce: > - norme che limitino o vietino la circolazione dei dati personali > nell'Unione > per motivi diversi da quelli attinenti alla protezione delle persone > fisiche > con riguardo al trattamento dei dati personali, > - accordi contrattuali o atti unilaterali che prevedono l'obbligo di > tenere i > dati personali nel territorio di un paese (o diversi paesi, escludendone > altri). > m.c. > > > > -- -- I speak only for myself. Sometimes I do not even agree with myself. Keep it in mind. Twitter: @andreaglorioso Facebook: https://www.facebook.com/andrea.glorioso LinkedIn: http://www.linkedin.com/profile/view?id=1749288&trk=tab_pro