Ecco un buon esempio di zona grigia:Al di là delle riflessioni politiche (che del tutto irrilevanti in questa sede), chi decide se questo gruppo del social network è legittima espressione di dissenso (in forma piuttosto forte ma pur sempre dissenso) oppure eversione, o condotta penalmente rilevante adottando la catalogazione del codice penale (p.es. art. 290 cp)? In questo esempio, l'aspetto privacy non rileva, ma se rilevasse sarebbe più importante la privacy o la libertà di espressione?
E ancora: deve sindacare il privato (service provider o terzo) o la pubblica autorità? Serve un contraddittorio? Deve prevalere l'interesse del singolo ad esprimersi (con conseguente diritto di non veder rimosso il gruppo e correlativo obbligo di non rimuoverlo), del gestore del servizio (con conseguente facoltà di rimuovere il gruppo), i terzi (ovvero chi a sua volta ritiene di subire presunti effetti violenti o illeciti dell'esercizio della libertà di espressione) o la pubblica autorità (e quale pubblica autorità per l'esattezza?).
A presto,
Valentin