Cari tutti, mi aggiungo con qualche giorno di ritardo per commentare la sentenza della CJEU sul caso Svensson. Vorrei, infatti, poter condividere l’ottimismo espresso dai più sui contenuti della sentenza che, invece, per più motivi, mi ha lasciato perplessa. Provo ad enunciarveli sinteticamente: 1. La Corte, senza addurre spiegazioni di sorta (né giuridiche, né di natura tecnologica) inizia il proprio ragionamento dalla premessa che l’attività di linking integri una comunicazione al pubblico. In primo luogo, la terminologia mi pare alquanto infelice (avrei preferito “trasmissione”). In secondo luogo, mi pare che si tratti di un punto nodale, liquidato in poche battute, che avrebbe meritato maggiore approfondimento e che avrebbe potuto portare, ove deciso differentemente, a conclusioni radicalmente diverse. 2. L’analisi della Corte mi pare verta esclusivamente sull’elemento del (nuovo) pubblico, analisi che, a sua volta, è interamente imperniata sull’elemento dell’accesso, libero o meno, al contenuto linkato: e cioè sulla circostanza che il link consenta o meno di aggirare misure di restrizione all’accesso predisposte per volere del right holder, con l’effetto di compiere un atto di ‘intervento’ tale da ampliare effettivamente la cerchia dei potenziali fruitori delle opere. 3. Ora. Questa conclusione, in risposta al caso concreto, mi pare certamente condividibile. Trovo difficile, per contro, astrarre un principio generale applicabile in futuro. Ed infatti, a prima vista, tale il ragionamento della Corte porterebbe a desumere che il linking è sempre lecito là dove si riferisca a contenuti liberamente accessibili online. Tuttavia, tale conclusione mi pare subito smentita dalla stessa Corte, quando aggiunge che il linking non sarà lecito nel caso in cui “[…] the work is no longer available to the public on the site on which it was initially communicated or where it is henceforth available on that site only to a restricted public […]”. Di conseguenza, l’accesso libero non deve solo sussistere nel momento in cui il contenuto è stato caricato in rete con il consenso del right-holder (i.e. con la prima messa a disposizione del pubblico), ma deve permanere per tutto il tempo in cui l’opera resta online. 4. Ma se così fosse, i fornitori di link dovrebbero costantemente verificare che i contenuti linkati restino disponibili in rete in maniera aperta, per essere sicuri di non incorrere in contraffazione. Non mi pare un gran risultato! Che ne pensate? 5. Peraltro, e con questo chiudo, un semplice link può effettivamente riuscire ad aggirare una misura di protezione predisposta dal website manager? O non smette forse di funzionare un volta che il sito sia stato chiuso ovvero il suo contenuto rimosso (mostrando una pagina bianca)? Spero di non essermi dilungata troppo! Emanuela Arezzo ----- Original Message ----- From: A Dicorinto <arturo.dicorinto@uniroma1.it> Date: Wednesday, February 19, 2014 4:54 pm Subject: Re: [nexa] La Stampa (De Martin): "Le condizioni per l'Internet europeo" To: Giuseppe Futia <giuseppe.futia@polito.it> Cc: nexa <nexa@server-nexa.polito.it>
un articolo molto buono. bravo JC.
Il giorno 17 febbraio 2014 09:07, Giuseppe Futia <giuseppe.futia@polito.it>ha scritto:
17.02.2014 Le condizioni per l'Internet europeo JUAN CARLOS
DE
MARTIN
Fa un po' sorridere l'idea che un capo di governo europeo - come la Cancelliera Merkel ieri - scopra all'improvviso che molto traffico Internet europeo passi fisicamente per gli Usa.
O che i giganti del Web basati oltre-Oceano non siano pienamente soggetti alle regole sulla privacy dell'Unione Europea. E' possibile, infatti, che i suoi analisti non l'abbiano mai informata che per motivi economici da molti anni, forse da sempre, spesso è più conveniente passare dagli Usa anche se si vuole mandare una email da, per esempio, Torino a Berlino? E' possibile che il suo ministro che si occupa di privacy non l'abbia mai informata che dal lontano 2000 esiste un accordo Europa-Usa (approvato anche dalla Germania) chiamato <<Safe Harbor>> (<<porto sicuro>>) che di fatto consente alle aziende web Usa di operare in Europa senza il pieno rispetto delle rigorose norme europee sulla privacy?
[...]
Continua qui: http://www.lastampa.it/2014/02/17/cultura/opinioni/editoriali/le-condizioni-...
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