Con Monica ed grazie ad un giovin dottore
spagnoleggiante vi alleghiamo la sentenza tradotta.
Da:
nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Maurizio Borghi (Staff)
Inviato: giovedì 18 marzo 2010
13.27
A: Silvia Bisi
Cc: nexa@server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] sentenza
spagnola su peer-to-peer
Cara Silvia,
Non credo che abuseremo della lista se
approfondiamo il punto molto interessante da te sollevato.
Il riferimento a “uso
personale” o “puramente personale” era presente nei draft
dell’art. 5(2)(b) della Direttiva, ma poi nel testo finale il legislatore
ha optato per il testo attuale, che infatti parla di “riproduzioni (...)
effettuate da una persona fisica per uso privato”. Sono d’accordo
con te che la differenza tra “privato” e “personale”
e’ rilevante, e infatti si pone il dubbio che la legge italiana sia in
contrasto con
Quanto alla legge italiana, non sono
sicuro che il 71-sexties sia stato modificato (in quel punto preciso) con il
recepimento della direttiva. E’ probabile che fosse gia’
cosi’ prima.
Un caro saluto
Maurizio
____________________
Dr. Maurizio Borghi
Convenor PG Certificate in Intellectual Property
Uxbridge,
Middlesex
UB8 3PH
Tel.
+44 (0)1895 267491
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+44 (0)1895 810476
From:
Sent: 18 March 2010 10:52
To: Maurizio Borghi (Staff)
Cc:
Subject: RE: [nexa] sentenza spagnola
su peer-to-peer
Caro Maurizio,
grazie a te, e certamente le tue "contraddizioni" mi hanno allietata!
:-)
Vorrei solo, sperando di non appesantire troppo la lista, aggiungere alcune
considerazioni.
Il problema, a mio parere, è nella distinzione fra "privato" e
"personale". Copia privata significa che l'utilizzo della copia deve
avvenire con modalità private (ovvero non pubbliche), e la differenza fra
"privato" e "pubblico" ci viene data (in Italia) dall'art.
Uso personale è invece un concetto più restrittivo, che riguarda il singolo
soggetto, e non, ad esempio, i suoi amici o la sua famiglia (parliamo
ovviamente di pura teoria...anche se qui, talvolta, intervengono le malefiche
TPM... ma non divaghiamo!!). Il fatto che il 71-sexies sottolinei che la
riproduzione è sia "privata" che "per uso esclusivamente
personale" mi pare volto proprio a restringere l'applicazione
dell'eccezione.
L'art. 31 della legge spagnola, sia pure con un wording a contrario, parrebbe
riprendere lo schema italiano: la copia lecita è quella che,
contemporaneamente, non è oggetto di una "utilización colectiva", e
viene fatta da un soggetto determinato "para su uso privado".
Mi sembra non trascurabile che il testo dell'art. 5, co. 2, lett. b) della
direttiva 29/2001, che fa riferimento alla copia privata, non parli di
"uso personale", ma solo di "uso privato". Considerando che
normalmente il recepimento di una direttiva consiste nella sua mera traduzione,
è abbastanza significativo (o potrebbe essere visto come significativo) che
proprio su questo punto sia la legge italiana che quella spagnola facciano un
passo in più e affianchino nella medesima disposizione due concetti che, se non
si vogliono vedere come meri sinonimi (e, quindi, se non si vuole pensare che
sia l'Italia che la Spagna siano state inutilmente ridondanti sul punto - il
che è anche possibile!), stanno probabilmente ad indicare cose diverse.
Grazie, un caro saluto.
Silvia
At 19.26 17/03/2010, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
Cara
Grazie per aver rilanciato la discussione su questo
punto interessante. Rispondo
fra le righe
-----Original Message-----
From:
Sent: 17 March 2010 17:03
To:
Cc: Maurizio Borghi (Staff);
Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su
peer-to-peer
Cari tutti,
sto seguendo l'interessante discussione sulla
sentenza spagnola e mi è
venuta la curiosità di controllare cosa
effettivamente dica il secondo
comma dell'art. 31 citato dal giudice (per comodità
riporto un link alla
Ley de propiedad intelectual:
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/Lpi.html).
Mi pare che un aspetto che è stato tralasciato nella
sentenza sia che in
Spagna, esattamente come in Italia, l'eccezione
della copia per uso
personale vale "cuando se lleve a cabo por una
persona física para su
uso privado", al di là dell'accesso più o meno
legale, che rappresenta
un altro problema ancora.
·
Su questo non ci sono dubbi. La copia dev'essere fatta da una persona fisica per uso privato.
Certo, in Italia il 71-sexies l.d.a. precisa
espressamente che la copia
non può essere effettuata da terzi, ma credo che il
fatto che la legge
spagnola parli di una persona fisica per il *suo*
uso privato non lasci
molto spazio all'immaginazione (si noti anche che,
di seguito,
l'articolo 31.2 pone come condizione anche che
"la copia obtenida no sea
objeto de una utilización colectiva", oltre
che, ovviamente, "lucrativa").
·
Sono due questioni diverse. Il limite per cui la copia non puo' essere
effettuata da terzi (che esiste in pochi paesi tra cui l'Italia) significa che
la copia deve essere fatta dalla stessa persona fisica che ne fruisce. Invece,
“uso privato” (o anche “suo uso privato”) significa che
l’uso deve restare nella sfera privata della persona fisica. Rientrano
nella sfera privata anche atti come prestare la copia a un amico, vedere la copia privata di un video
in famiglia ecc. Quando invece l’uso e’ “collettivo”
(i.e. pubblico), allora l’eccezione non vale piu’.
In questo senso ed in questo contesto mi sembrerebbe
perciò venir meno
anche la distinzione fra legalità dell'accesso e
della fonte, nel senso
che se solo la prima persona può legalmente ottenere
una copia
dell'opera protetta per il suo uso personale,
qualsiasi copia ulteriore
si pone fuori dall'eccezione, poichè il
trasferimento a terzi, a
qualsiasi titolo, esula dall'uso personale... è
l'accesso stesso quindi,
IMHO, ad essere "non consentito" al terzo,
mentre la fonte, al
contrario, è perfettamente "legale",
poichè l'eccezione riguarda la
prima copia dell'opera protetta, e non le copie
"di secondo grado".
·
No, perche’ non e’ vero che “il trasferimento a terzi a
qualsiasi titolo esula dall’uso personale” – come dimostra
l’esempio della copia prestata a un amico (modo perfettamente lecito di
avere accesso all’opera, non e’ vero?). Esula dall’uso
personale la distribuzione al pubblico.
Ovviamente sarò ben lieta di essere contraddetta,
anche perchè, in ogni
caso, questo giudice mi fa una gran simpatia... :-)
·
Allora spero che le mie “contraddizioni”
ti abbiano allietato!
Un caro saluto,
Silvia
> si e' vero, la legalita' dell'accesso e non
della fonte e' un punto
> molto interessante, cui non avevo dato adeguata
attenzione!
>
> thomas
>
> On 03/17/2010 03:24 AM, Maurizio Borghi (Staff)
wrote:
>
>> Caro Thomas,
>> E' probabile che la sentenza non resistera'
in appello, e hai senz'altro ragione a sottolineare che il ragionamento sul
diritto di comunicazione al pubblico e' superficiale (anche se non e' che, di
solito, i ragionamenti contrari trasudino "profondita'" nelle
sentenze... vedremo i giudici d'appello come se la caveranno!). Secondo me la
parte piu' apprezzabile della sentenza e' dove sostiene che l'eccezione per
copia privata si applica anche quando l'originale e' un "falso".
Questo principio sacrosanto e' finito sotto attacco in molti paesi, ed e'
positivo che almeno una corte lo abbia ribadito "apertis verbis".
>> Un caro saluto a tutti
>> Maurizio
>>
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>> -----Original Message-----
>> From: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [
mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of
>> Sent: 16 March 2010 17:36
>> To:
>> Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su
peer-to-peer
>>
>> On 03/16/2010 12:58 PM, Maurizio Borghi
(Staff) wrote:
>>
>>> 2. Lo scambio di file non e' violazione
>>>
>> perfetto, ma quanti giudici illuminati
(soprattutto non di un juzgado
>> mercantil) ci siano che possano sostenere
questo secondo punto?
>>
>> th
>>
>>
>>
>>
>>
>>> Un caro saluto
>>>
>>> Maurizio
>>>
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>>>
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>>> From:
nexa-bounces@server-nexa.polito.it [
mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of
>>> Sent: 16 March 2010 16:21
>>> To:
>>> Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola
su peer-to-peer
>>>
>>> sara' interessante l'appello...
>>>
>>> in realta' comunque, piu' che sul p2p
la sentenza riguarda l'hosting di
>>> links a retip2p e tracker, il sito in
questione non ospitava alcun
>>> materiale, ne pubblicita' e questo e'
il motivo esso e' stato assolto...
>>>
>>>
>>> On 03/16/2010 10:59 AM, Oreste
Pollicino wrote:
>>>
>>>> molto interessante, grazie molte
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> op
>>>> ----- Messaggio originale -----
>>>> Da: "lilla montagnani"
<lilla.montagnani@unibocconi.it>
>>>> A:
>>>> Cc: "juancarlos"
<juancarlos.demartin@polito.it>
>>>> Inviato: Martedì, 16 marzo 2010
12:28:49 GMT +01:00 Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
>>>> Oggetto: [nexa] sentenza spagnola
su peer-to-peer
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Ciao a tutti,
>>>>
>>>>
>>>> segnalo questa sentenza spagnola,
se ancora non fosse passata la notizia in lista. Ancora non l'ho letta ma credo
sia interessante.
>>>>
>>>>
>>>> "Spagna, storica sentenza:
siti peer to peer non violano diritto d'autore"
>>>> http://www.corriere.it/cronache/10_marzo_15/peer-to-peer-sentenza-spagnola_4e060adc-304a-11df-9bdf-00144f02aabe.shtml
>>>>
>>>>
>>>> la stessa notizia anche qui:
>>>> http://www.mtvnews.it/2-news/cronaca/spagna-i-siti-peer-to-peer-non-violano-il-diritto-dautore/
>>>> dove in fondo alla pagina c'è il
link alla sentenza in spagnolo: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/13/sentenciaelrincondejesus.pdf
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> lillà montagnani
>>>>
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