art. 1
1.700 (testo 5)
Balboni, Mugnai
al comma 1, lettera a), capoverso ¡°art.13¡å, sostituire il comma 4 con il seguente:
¡°4. Il giudice, in caso di condanna per il delitto di cui al comma 1 puo¡¯ applicare, tenuto conto della gravita¡¯ dei fatti, la pena accessoria dell¡¯interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da uno a tre mesi. In caso di nuova condana, il giudice puo¡¯ applicare, tenuto conto della gravita¡¯ dei fatti, la pena accessoria dell¡¯interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi. Ad ogni ulteriore condanna pe ril reato di cui al comma 1, commesso nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, il giudice puo¡¯ applicare, tenuto conto della gravita¡¯ dei fatti, la pena accessoria dell¡¯interdizione dalla professione di giornalista da un mese a un anno¡±.
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